Payback dispositivi medici: l’adesione alla definizione agevolata determina la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13855 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modifiche dalla legge n. 118/2025, con il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, determina la cessazione della materia del contendere esclusivamente nei confronti delle amministrazioni che abbiano effettuato il deposito dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Per le altre amministrazioni, la dichiarazione di avvenuto pagamento, corroborata dalle ricevute, configura una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, atteso che la ricorrente ha conseguito un bene della vita diverso ma satisfattivo, consistente nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, i provvedimenti con cui numerose Regioni e Province autonome hanno ripartito tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, sulla base dell’incidenza percentuale del fatturato di ciascuna azienda. Sono stati impugnati anche gli atti generali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, e sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa primaria di riferimento.
Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, in vista dell’udienza di smaltimento, la ricorrente ha riferito di aver aderito alla definizione transattiva prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la diversità delle posizioni riferibili alle amministrazioni intimate, evidenziando che l’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025 consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere solo per le amministrazioni che abbiano depositato i provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto. Nel caso di specie, tale adempimento è stato compiuto dalla Regione Veneto, dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Bolzano, nei cui confronti la definizione agevolata ha prodotto l’effetto tipico previsto dalla norma.
Quanto alle altre amministrazioni, rimaste prive dei necessari adempimenti comunicativi, il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione documentata della ricorrente circa l’avvenuto versamento. La sopravvenuta carenza di interesse è stata configurata sotto un profilo distinto rispetto alla cessazione della materia del contendere: pur non avendo conseguito il bene della vita originariamente perseguito, ossia l’annullamento dei provvedimenti impugnati, la ricorrente ha ottenuto un risultato diverso ma satisfattivo, consistente nella definizione del rapporto obbligatorio con il pagamento di una somma ridotta.
Il Collegio ha richiamato il precedente di TAR Lazio, sez. III-quater, n. 157 del 7 gennaio 2026, secondo cui tale circostanza fa venire meno l’interesse a coltivare il giudizio. In applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per la parte residua.
Alla luce della complessità della materia e della decisione in rito, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, con nulla da disporre nei confronti delle amministrazioni non costituite.
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Nota della Redazione
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