Cessazione della materia del contendere per il versamento del 25% del payback dispositivi medici 2015-2018 (TAR Lazio n. 13768 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, l’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018. L’adempimento, accertato con provvedimenti pubblicati nei bollettini e siti istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i predetti provvedimenti, con compensazione delle spese di lite. La norma preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava il decreto con cui la Regione Umbria, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015, aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, imputandole il versamento di un importo a titolo di payback. Il ricorso era esteso agli atti ministeriali generali presupposti, ivi inclusi il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali.
Nel corso del giudizio, la società depositava memoria documentando di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Regione Umbria, con proprio decreto, accertava l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025 ha introdotto una disciplina di definizione agevolata degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018. La norma stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e province autonome, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, da effettuarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La disposizione precisa che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni considerati, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva documentato l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto e risultava depositato in atti il decreto regionale di accertamento del pagamento stesso. Tali elementi hanno integrato la fattispecie normativa, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso esperito avverso i provvedimenti regionali di ripiano.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, in ragione della peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e delle modalità di definizione della stessa.
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Nota della Redazione
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