Contributo Agcom illegittimo per i prestatori di servizi non stabiliti in Italia (TAR Lazio n. 13720 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 177/2021 a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. L’obbligo contributivo non appartiene al settore del diritto d’autore strictu sensu, essendo solo indirettamente connesso alla materia, con la conseguenza che non opera l’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva, da interpretare restrittivamente in quanto deroga al principio generale del paese d’origine. È pertanto illegittima la delibera dell’Autorità che impone il contributo a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro, poiché la richiesta limita la libera circolazione dei servizi ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, dovendosi disapplicare la norma nazionale nella parte in cui include tali soggetti tra gli obbligati.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitore di servizi della società dell’informazione stabilito in altro Stato membro, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 414/22/CONS e la delibera AGCOM n. 416/22/CONS, con cui l’Autorità ha determinato misura e modalità del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale. Il contributo trova fondamento nell’art. 4 del d.lgs. n. 177/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, che ha esteso l’obbligo di contribuzione di cui all’art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 anche ai prestatori di servizi della società dell’informazione.
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, incentrati sulla violazione del principio del paese d’origine e sulla libera circolazione dei servizi, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione alla Corte Costituzionale. L’Autorità resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario e chiesto la sospensione impropria del giudizio in ragione del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza del 28 gennaio 2026, n. 714.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’istanza di sospensione impropria, rilevando la non pertinenza della questione pregiudiziale rimessa dal Consiglio di Stato rispetto al thema decidendum del giudizio. Il quesito eurounitario riguarda infatti il presupposto soggettivo della scelta impositiva con riferimento alle imprese operanti nel settore del video on demand, mentre la controversia in esame attiene alla compatibilità delle delibere con il principio del paese d’origine e alla stessa esistenza del potere dell’Autorità di imporre il contributo a una società non stabilita in Italia.
Il Collegio ha altresì disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo. Il petitum sostanziale non riguarda la legittimità di un singolo atto impositivo, ma l’impugnazione di un atto generale attuativo della norma impositiva, con cui si contesta la stessa sussistenza del potere dell’Autorità di imporre la contribuzione a un soggetto stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. La richiesta di un contributo di funzionamento a un soggetto stabilito in un altro Stato membro limita la libera circolazione dei servizi dalla stessa offerti, in contrasto con il principio del paese d’origine sancito dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE.
Quanto all’eccezione basata sull’esenzione di cui all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva in materia di diritti d’autore, il Collegio ha ritenuto la deroga inapplicabile. La misura contestata non afferisce alla disciplina sostanziale del diritto d’autore, ma introduce un meccanismo di auto-finanziamento dell’Autorità solo indirettamente connesso alla materia. L’esenzione, in quanto eccezione a un principio generale, va interpretata restrittivamente, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata in motivazione.
Il Tribunale ha pertanto disposto la disapplicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 177/2021 nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti in Italia, annullando le delibere impugnate nei limiti di interesse e compensando le spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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