La mancata produzione delle pubblicazioni con dichiarazione di paternità impedisce la valutazione dei titoli nel concorso (TAR Lazio n. 13708 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che intenda avvalersi della valutazione di pubblicazioni scientifiche deve osservare l’onere di produrle in copia con allegata una nota che dichiari espressamente, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale onore è distinto da quello della mera autocertificazione dei titoli posseduti; solo la specifica assunzione di responsabilità consente alla commissione esaminatrice di valutare l’attinenza e il valore scientifico delle opere prodotte. In caso di opere redatte in collaborazione, deve risultare anche l’attribuzione delle singole parti. L’omessa osservanza dell’onere comporta la non valutabilità del titolo.
Il Fatto
La ricorrente, vincitrice nella precedente graduatoria del concorso per 175 dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della rivalutazione dei titoli operata dalla nuova Commissione, è stata collocata in posizione non utile e ha subito la caducazione del rapporto dirigenziale. Nel nuovo giudizio ha contestato la mancata attribuzione dei punteggi per tre pubblicazioni, assumendo di aver reso ogni dichiarazione richiesta tramite i moduli predisposti dall’Amministrazione, senza che fosse necessario un ulteriore allegato per la dichiarazione di paternità delle opere, ritenendola già contenuta nelle autocertificazioni prodotte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ritenuto il ricorso ricevibile, richiamando l’orientamento della Sezione secondo cui l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile in distinti provvedimenti per ciascun destinatario. Ne consegue che, in caso di due distinte graduatorie cronologicamente successive per il medesimo concorso, il candidato non subisce preclusioni nel contestare la seconda, ancor più quando essa sia stata adottata in esecuzione di un annullamento giurisdizionale dei precedenti criteri di valutazione, che importa la riedizione del potere.
Nel merito, il Collegio ha evidenziato che l’art. 3, comma 7, del bando imponeva un adempimento ulteriore: per le pubblicazioni prodotte in fotocopia, una nota con la quale il candidato dichiarasse, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera, con allegata la copia del documento di identità; in difetto, la documentazione non poteva essere valutata. La ricorrente aveva invece rilasciato solo le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati A e C, relative al possesso dei titoli e alla conformità delle copie all’originale.
Secondo la sentenza, la dichiarazione di paternità è onere differente e funzionale alla valutazione delle pubblicazioni: mentre le autocertificazioni servono a circoscrivere i titoli da valutare, la clausola in contestazione mira ad assicurare che l’opera sia effettivamente frutto dell’ingegno del candidato. La sua funzione è presupposta al giudizio della commissione sull’attinenza e sul valore scientifico del lavoro, sicché la sua mancanza non può essere supplita da altre dichiarazioni.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione. La disciplina dell’onere di produzione delle pubblicazioni resta ferma nei termini rigorosi fissati dalla lex specialis, senza che si configurino profili di irragionevolezza nella clausola che condiziona la valutazione del titolo all’osservanza dello specifico adempimento.
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Nota della Redazione
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