Riconoscimento titoli esteri: l’assenza dell’Adeverinta non giustifica il diniego senza valutazione sostanziale (TAR Lazio n. 13705 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assenza della certificazione ministeriale estera (c.d. Adeverinta) non può costituire, di per sé, causa di rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, quando l’Amministrazione non abbia effettuato una valutazione concreta e individuale dei titoli formativi acquisiti dall’interessato e un effettivo confronto con il percorso previsto nello Stato ospitante. L’Adeverinta si configura come atto ricognitivo e certificativo del percorso formativo, elemento utile ma non necessario ai fini dell’istruttoria, la cui mancanza può semmai assumere rilievo ai fini dell’adozione di specifiche e opportune misure compensative. L’Amministrazione è tenuta, inoltre, al rispetto dei doveri di collaborazione e buona fede che fondano il principio del soccorso istruttorio, non potendo assegnare termini perentori stringenti senza valutare il tempo necessario per acquisire la documentazione richiesta alle autorità dello Stato di provenienza.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento, in Italia, della qualifica professionale conseguita in Romania per l’insegnamento nelle classi di concorso A-21, A-45 e A-47. Il diniego era basato sulla mancata produzione della c.d. Adeverinta, certificazione rilasciata dal Ministero romeno attestante la disciplina che il candidato può insegnare, e sulla mancata dimostrazione dei programmi formativi completi dei percorsi Nivel I e Nivel II. La ricorrente aveva richiesto una proroga del termine per produrre la certificazione, non concessa dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi della ricorrente. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la condotta procedimentale dell’Amministrazione, che aveva dapprima mantenuto un atteggiamento inerte e poi assegnato termini perentori stringenti senza esaminare le integrazioni documentali, non è conforme ai doveri di collaborazione e buona fede che fondano il principio del soccorso istruttorio. Tale principio non incontra, nel caso di specie, i limiti della par condicio tra concorrenti, non trattandosi di procedura concorsuale. Il Collegio ha inoltre escluso che il rigetto possa essere legittimato dalla mera possibilità di presentare una nuova istanza, considerato l’effetto negativo del diniego sulla partecipazione alle procedure concorsuali e di formazione delle GPS.
Quanto alla mancata produzione dell’Adeverinta, il TAR ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022) in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti in ambito unionale, valorizzando gli artt. 13 e 51 della Direttiva 2005/36/CE e il principio di proporzionalità. L’Adeverinta è stata qualificata come un atto dal valore certificativo del percorso formativo, il cui rilascio è consequenziale al superamento del percorso di studi ed è quindi priva di effetti costitutivi dell’abilitazione.
Alla luce di tale ricostruzione, la certificazione ministeriale estera rappresenta un elemento certamente utile all’istruttoria, ma non necessario, poiché la valutazione dell’Amministrazione deve comunque fondarsi sui Nivel e sugli altri diplomi presentati, che attestano durata e qualità della formazione. Il provvedimento di diniego è stato pertanto ritenuto illegittimo, in quanto basato su una carenza meramente formale e adottato senza un esame comparativo dei percorsi formativi e senza la verifica della sussistenza del medesimo livello di competenze richiesto in Italia, salva l’adozione di misure compensative. La circostanza che la ricorrente avesse nel frattempo prodotto l’Adeverinta in giudizio, in lingua originale e con traduzione, ha ulteriormente confermato l’illegittimità del diniego.
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Nota della Redazione
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