Improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio in materia di payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13701 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio amministrativo, l’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma terzo, c.p.a. fissa un termine perentorio per la notifica e il deposito dell’atto di integrazione, con la conseguenza che l’inosservanza di tale termine determina, anche d’ufficio, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma primo, lett. c), c.p.a. La rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di obiettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, non potendo essere accordata per mere valutazioni discrezionali della parte sulla prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato gli atti con cui la Regione Puglia aveva quantificato il proprio contributo per il payback relativo agli anni 2015-2018, contestando altresì la legittimità dei decreti ministeriali presupposti e la costituzionalità della normativa di riferimento.
Con ordinanza presidenziale n. 3788 del 14.6.2023, il TAR aveva disposto l’integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la notifica e di ulteriori trenta giorni per il deposito della prova, con espresso avviso della conseguente improcedibilità del gravame. La ricorrente, tuttavia, non ha adempiuto, chiedendo invece un nuovo termine facendo leva sull’evoluzione del quadro normativo e sulla recente adozione di un decreto che aveva rinviato i termini di pagamento del payback.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio. L’art. 49, comma terzo, c.p.a. prevede che, in caso di mancata tempestiva notifica e deposito dell’atto di integrazione, il giudice provveda ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il quale impone di dichiarare, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato.
Nel caso di specie, l’ordinanza di integrazione aveva espressamente indicato il carattere perentorio del termine e la conseguenza della sua inosservanza. La richiesta di rinvio avanzata dalla ricorrente, motivata dalla necessità di valutare la prosecuzione del giudizio alla luce delle sopravvenienze normative, non integra le condizioni per la rimessione in termini di cui all’art. 37 c.p.a., che ha natura eccezionale e richiede obiettive ragioni di incertezza del diritto o gravi impedimenti di fatto, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata.
La definizione in rito della controversia ha comportato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto per le parti non costituite. Il Collegio ha infine precisato che il ricorso avverso la prima determinazione del payback, oggetto di un successivo aggiornamento, era stato definito con sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.