Ottemperanza per la Carta del docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 13686 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Una volta verificata la regolare notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non ottemperi né fornisca chiarimenti è condannata all’esecuzione nel termine di sessanta giorni, con nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Non sussistono allo stato i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora, salvo perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico di € 2.000,00 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione a tale statuizione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando la regolare passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, la sua notificazione all’Amministrazione nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito e modificato. Ha altresì confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva prodotto chiarimenti né indicazioni in merito alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono, peraltro, sindacabili in sede di ottemperanza.
Conseguentemente, è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio non ha invece ravvisato allo stato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendovi eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione, ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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