Improcedibilità del ricorso avverso la decadenza dell’attestazione SOA per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13613 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta acquisizione di una nuova attestazione di qualificazione SOA, che non copra integralmente le categorie oggetto della precedente attestazione oggetto di decadenza, non determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorso sia stato proposto anche avverso il provvedimento sanzionatorio dell’A.N.A.C. e l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici, atti sui quali il nuovo titolo non ha alcun riflesso. In tale evenienza, il conseguimento della nuova attestazione integra un giudizio di sufficienza delle utilità già ottenute, che si traduce in una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
L’impresa ricorrente ha impugnato la delibera dell’A.N.A.C. n. 440 dell’11 novembre 2025, con la quale l’Autorità ha accertato la falsità di una dichiarazione resa in sede di qualificazione, disponendo l’iscrizione della notizia nel casellario informatico e irrogando la sanzione pecuniaria di cui all’art. 222, co. 13, del d.lgs. n. 36/2023, nonché il conseguente provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione adottato dalla SOA.
La ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti, deducendo l’erroneità del presupposto fattuale, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e la violazione del principio di proporzionalità per l’estensione della decadenza a tutte le categorie di qualificazione.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e ha successivamente depositato una nuova attestazione di qualificazione, rilasciata da altro organismo, non valida però per la categoria oggetto della contestazione. Con memoria, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preannunciato con ordinanza la possibile declaratoria di improcedibilità, piuttosto che di cessazione della materia del contendere, rilevando come la nuova attestazione non coprisse la categoria oggetto della decadenza e non avesse alcun riflesso sulla delibera sanzionatoria dell’A.N.A.C., pubblicata nel casellario informatico dei contratti pubblici.
Richiamato l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni di parte ricorrente, la quale si è detta appagata dal conseguimento della nuova attestazione, esprimono univocamente un giudizio di sufficienza delle utilità ottenute rispetto al più ampio petitum del giudizio.
La cessazione della materia del contendere postula, invece, la piena satisfattività dell’interesse azionato, che nella specie non ricorre: il ricorso era stato proposto anche avverso la delibera A.N.A.C. n. 440/2025, che ha disposto l’inserimento della notizia nel casellario e comminato una sanzione pecuniaria, disposizioni sulle quali la nuova attestazione non produce alcun effetto.
Non essendo intervenuto alcun accertamento dell’illegittimità di tali atti, non si realizza la piena coincidenza tra il risultato ottenuto e quello ritraibile dal giudizio, sicché la sopravvenuta acquisizione dell’attestazione determina una carenza di interesse alla prosecuzione, con declaratoria di improcedibilità e integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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