Dichiarata improcedibile l’azione avverso il silenzio-rifiuto sul visto di reingresso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13527 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa, intervenuta nel corso del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia in rito, che prescinde dall’esame nel merito delle censure proposte avverso il silenzio-rifiuto o il provvedimento di diniego, comporta la compensazione delle spese processuali, in virtù del carattere non defatigatorio dell’esito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva avanzato, a mezzo p.e.c. in data 24.05.2025, istanza di rilascio del visto di reingresso in territorio italiano. Avverso il silenzio-rifiuto formatosi su tale richiesta, nonché avverso il successivo decreto di diniego, era insorto dinanzi al Tribunale amministrativo, chiedendone l’annullamento previa declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione.
Nel corso del giudizio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si era costituito per resistere. All’udienza pubblica del 21 luglio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 17 luglio 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, intervenuta prima dell’udienza di discussione, era idonea a far venire meno l’interesse processuale alla definizione del giudizio nel merito.
La sopravvenuta carenza di interesse, quale causa di improcedibilità, costituisce un evento che rende superfluo l’esame delle questioni prospettate con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. L’accertamento del venir meno dell’interesse alla decisione è infatti logicamente preliminare rispetto alla valutazione delle censure di merito, attenendo alla stessa persistenza della situazione giuridica azionata in giudizio.
In ragione della natura processuale della pronuncia, la definizione del giudizio prescinde da ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno delle doglianze formulate avverso il silenzio serbato dall’amministrazione e il successivo diniego. Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’esito del giudizio e della natura della decisione adottata.
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Nota della Redazione
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