Ottemperanza per la Carta del docente: il giudicato non è sindacabile e l’inadempimento va provato dal debitore (TAR Lazio n. 13493 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, dovendosi limitare a verificare l’eventuale inadempimento dell’Amministrazione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di fornire chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. La competenza del giudice dell’ottemperanza sussiste anche per le sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
La ricorrente, un docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’accreditamento della somma di euro 1.500,00 per ciascun anno, oltre accessori. La sentenza, passata in giudicato e notificata nelle forme prescritte, non era stata eseguita dall’Amministrazione, che si costituiva in giudizio solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, verificando il regolare passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi affermato la propria competenza a conoscere dell’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento della ricorrente, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova o indicazione in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), il Collegio ha precisato che, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili.
Dall’accertato inadempimento è derivata la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso. Ha infine liquidato le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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