Il rientro da incarico esterno non genera diritto a un impiego equipollente al grado superiore (TAR Lazio n. 13460 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di impiego e di assegnazione degli incarichi degli Ufficiali rientrano nell’ampia sfera di discrezionalità dell’Amministrazione militare, chiamata a bilanciare le aspirazioni del singolo con le preminenti esigenze organizzative del Corpo. Il rientro nei ruoli da un incarico esterno non fa sorgere un diritto soggettivo perfetto all’attribuzione di un incarico equipollente, specie quando tale equiparazione si tradurrebbe nell’assegnazione di funzioni proprie di un grado superiore non rivestito. Non sussiste alcun obbligo per la P.A. di provvedere, né può formarsi silenzio inadempimento, in presenza di istanze meramente reiterative o riproduttive di precedenti richieste già esitate. Il limite di età per la cessazione dal servizio resta quello correlato al grado effettivamente posseduto, ove manchi il presupposto dell’avanzamento.
Il Fatto
Un Generale di Brigata della Guardia di Finanza, dopo aver svolto dal 2022 al 2024 l’incarico di Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna in posizione di comando, veniva dapprima posto a disposizione senza incarico e poi assegnato all’Ufficio di Collegamento del MEF. Ritenendo tale assegnazione inadeguata, l’Ufficiale presentava un’istanza volta al conferimento di un incarico superiore, respinta con provvedimento del 2025 sul presupposto dell’esaurimento delle sei valutazioni di legge per l’avanzamento al grado di Generale di Divisione. Una successiva richiesta di incarico di comando equipollente rimaneva priva di riscontro; l’Ufficiale veniva quindi collocato in congedo per raggiunti limiti di età, al compimento del 63° anno, decorrenza 2025.
Con il ricorso, l’Ufficiale impugnava il diniego, il silenzio serbato sulla seconda istanza e la determinazione di collocamento in congedo, deducendo vizi di travisamento, demansionamento e illegittimità derivata per la mancata valorizzazione dell’incarico svolto in Sardegna ai fini dell’avanzamento e della permanenza in servizio fino ai 65 anni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha trattato congiuntamente i motivi per ragioni di connessione, ritenendo il ricorso infondato sotto tutti i profili. In primo luogo, ha escluso la configurabilità del dedotto demansionamento: i provvedimenti di impiego degli Ufficiali sono espressione di discrezionalità amministrativa e il rientro da un incarico esterno, pur prestigioso, non genera un diritto all’attribuzione di un incarico equipollente, soprattutto quando l’equiparazione comporterebbe l’assegnazione di funzioni proprie del grado di Generale di Divisione, non rivestito dal ricorrente. L’Amministrazione ha correttamente rilevato l’ostatività della posizione dell’Ufficiale, avendo costui esaurito senza successo il limite massimo delle sei valutazioni per l’avanzamento previsto dall’art. 28, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 69/2001.
Quanto alla seconda istanza, il Collegio ha ricordato il principio per cui non è configurabile silenzio inadempimento in presenza di istanze meramente reiterative di precedenti richieste già esitate. L’istanza successiva, pur diversamente argomentata, mirava al medesimo bene della vita già negato con il provvedimento espresso del 28 luglio 2025; la P.A. non aveva quindi alcun obbligo di riattivare il procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il rigetto delle censure sul mancato reimpiego ha determinato la reiezione anche del motivo di illegittimità derivata avverso il collocamento in congedo. Il limite anagrafico applicabile resta quello dei 63 anni, correlato al grado di Generale di Brigata effettivamente posseduto, e non quello dei 65 anni previsto per i Generali di Divisione dalla tabella 5 allegata al d.lgs. n. 69/2001. Il provvedimento di cessazione dal servizio, adottato su istanza dello stesso interessato ai sensi degli artt. 923 e 924 del d.lgs. n. 66/2010, è stato ritenuto immune da vizi.
La sentenza ha infine compensato le spese tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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