Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero: obbligo di provvedere entro 120 giorni (TAR Lazio n. 13411 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, impone all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Decorso inutilmente il termine complessivo, l’Amministrazione è obbligata a provvedere con un provvedimento espresso; la sua inerzia integra la fattispecie del silenzio inadempimento, azionabile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentava in data 24 agosto 2025 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento scolastico. Non avendo ricevuto alcun riscontro dall’Amministrazione entro i termini previsti dalla legge, il ricorrente lamentava la violazione dell’obbligo di provvedere e l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, senza tuttavia fornire elementi atti a giustificare la propria inerzia. La questione veniva quindi rimessa alla camera di consiglio per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine siano presupposti sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione. Nel caso di specie, entrambi gli elementi risultavano integrati, essendo decorso il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e, soprattutto, il termine specifico stabilito dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissi in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che l’Amministrazione debba accertare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni. Ne consegue che il termine complessivo per la conclusione del procedimento non può superare i quattro mesi.
Nel caso esaminato, il Ministero era rimasto del tutto inerte, senza nemmeno attivare il meccanismo di richiesta di integrazioni previsto dalla norma. Tale comportamento ha perfezionato l’illegittima fattispecie del silenzio, rendendo necessario l’intervento del giudice. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’espletare il procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze 6 dicembre 2018, causa C-675/17, _Hannes Preindl_; 7 maggio 1991, causa C-340/89, _Vlassopoulou_; 13 novembre 2003, causa C-313/01, _Morgenbesser_; 6 ottobre 2015, causa C-298/14, _Brouillard_) e ai principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura pari a € 500,00, oltre oneri ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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