Il fondato sospetto è sufficiente per negare la cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 13390 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione è atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per evidente travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo nel merito. Le risultanze penali, anche in assenza di una condanna definitiva, possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo, in quanto il comportamento del richiedente non è apprezzato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì per formulare un giudizio prognostico sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento e sulla futura integrazione nella comunità nazionale. Il giudizio amministrativo si colloca su un piano autonomo rispetto a quello penale, sia per il diverso rigore probatorio — essendo sufficiente il fondato sospetto di inaffidabilità, non già la prova oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza — sia perché la concessione della cittadinanza attribuisce, quale quid pluris, anche i diritti politici. Lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente costituisce condizione ordinaria e necessaria, ma non sufficiente, per il conferimento del beneficio, richiedendosi altresì uno speciale giudizio prognostico sull’adesione ai valori costituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia dal 1993, coniugato e padre di due figli, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva negato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’amministrazione, preceduta dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva fondato il diniego sulla pendenza di un procedimento penale e sulla sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’anno 2008 per i reati di falsità in scrittura privata, furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere, desumendone una prognosi negativa circa l’affidabilità e l’integrazione del richiedente.
Avverso tale atto il ricorrente deduceva eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza ed illogicità, nonché difetto di motivazione, evidenziando di non aver riportato alcuna condanna e contestando la valutazione sommaria di un fatto risalente, compiuta senza considerare i legami familiari, l’attività lavorativa e il radicamento sul territorio. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documentazione attestante anche la violazione delle prescrizioni imposte con la misura cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rammentato che il provvedimento di concessione della cittadinanza costituisce atto di alta amministrazione, espressione di un potere eminentemente discrezionale e informato a criteri di precauzione e cautela (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1874 del 2016 e n. 2102 del 2019). La natura tendenzialmente irreversibile dell’attribuzione dello status di cittadino, con conseguente ammissione stabile nella comunità nazionale e partecipazione alla determinazione delle scelte politiche, giustifica un vaglio particolarmente rigoroso dell’amministrazione, non sindacabile in sede giurisdizionale se non nei ristretti ambiti del controllo di legittimità.
Quanto alla valutazione delle risultanze penali, il Collegio ha precisato che esse possono essere apprezzate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali, poiché il comportamento non è valutato per irrogare una sanzione, bensì per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione (in tal senso Cons. Stato, Sez. III, n. 8390 del 2022). Il giudizio amministrativo si colloca su un piano autonomo e diverso rispetto a quello penale, essendo sufficiente il fondato sospetto di inaffidabilità, a fronte del più rigoroso standard probatorio richiesto per la condanna.
Quanto al dedotto inserimento sociale e lavorativo, il TAR ha osservato che lo stabile inserimento nella realtà economica rappresenta una condizione ordinaria, costituendo il presupposto per la conservazione del titolo di soggiorno, e non già un elemento dotato di valenza positiva tale da scalfire la prognosi negativa formulata dall’amministrazione. Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 657 del 2017), potendo il richiedente reiterare l’istanza al mutare delle condizioni oggettive.
Il Collegio ha inoltre escluso la sussistenza dei denunciati vizi di travisamento, illogicità e difetto di motivazione, ritenendo la valutazione ministeriale compiuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento, rientra negli apprezzamenti di merito riservati all’autorità amministrativa. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessiva valutazione dei fatti di causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.