Distanziamento del cavallo tra giustizia sportiva e tutela del controinteressato (TAR Lazio n. 13267 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva in materia ippica è retto da una disciplina speciale che ne definisce struttura, soggetti e garanzie, articolandosi quale rapporto trilaterale tra organo giudicante, organo requirente e soggetto destinatario della sanzione. La natura pubblicistica e repressiva dell’azione disciplinare esclude la configurabilità di un controinteressato in senso tecnico, non essendo il procedimento diretto alla tutela di interessi contrapposti tra privati. Il proprietario del cavallo asseritamente danneggiato non è parte necessaria, risolvendosi l’eventuale vantaggio economico derivante dalla decisione in un’utilità meramente riflessa. La verifica della riconducibilità della condotta al paradigma normativo del danneggiamento, quale delineato dalle disposizioni del regolamento delle corse al galoppo, non integra una rivalutazione del merito sportivo ma si colloca nell’ambito del sindacato consentito dall’art. 8, comma 8, delle Norme di procedura disciplinare.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario della cavalla Grand Saxon, impugnava la decisione con cui la Commissione disciplina di appello MASAF aveva accolto il reclamo della scuderia proprietaria di Calle Almanzora, retrocessa dai Commissari di gara dal secondo al terzo posto del Premio Regina Elena 2024 per aver gravemente danneggiato la cavalla Grand Saxon in dirittura d’arrivo. L’odierno ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non essendo stato coinvolto nel procedimento di appello quale controinteressato, nonché l’illegittima invasione del merito sportivo da parte dell’organo di appello, che avrebbe riformato la decisione dei Commissari senza individuare una specifica violazione o falsa applicazione del regolamento, alterandone altresì la motivazione. Chiedeva l’annullamento della decisione e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente nella misura del delta tra i premi corrisposti per il secondo e il terzo posto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio riconosce preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento delle decisioni impugnate ai fini del risarcimento del danno, richiamando la sentenza n. 591 del 2022 della stessa sezione, senza dover approfondire i limiti della cognizione sulle sanzioni sportive in materia di competizioni ippiche.
Quanto al primo motivo, il Collegio condivide le difese delle parti resistenti e richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 2570 del 2022, i cui principi risultano ostativi all’accoglimento del ricorso. Il procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva in materia ippica è caratterizzato da una disciplina speciale, funzionale all’accertamento di violazioni del regolamento sportivo, e si articola quale rapporto trilaterale tra organo giudicante, organo requirente e soggetto destinatario della sanzione, senza che possano assumere rilievo quali parti necessarie soggetti che traggano utilità indiretta dall’esito del procedimento. La circostanza che nel caso di specie non vi sia un “incolpato” in senso tecnico non conduce a diversa conclusione: il distanziamento presuppone comunque una condotta riconducibile al binomio cavallo-fantino, come dimostrato dall’irrogazione contestuale della sospensione al fantino, sicché il procedimento mantiene natura sanzionatoria anche quando incide, quale effetto, sulla classifica della gara.
La natura pubblicistica e repressiva dell’azione disciplinare esclude la configurabilità di un controinteressato in senso tecnico: l’eventuale vantaggio economico del proprietario del cavallo asseritamente danneggiato ha carattere meramente riflesso e non radica una posizione partecipativa qualificata. La mancata partecipazione non integra pertanto violazione del contraddittorio.
Quanto al secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, il Collegio osserva che la Commissione di appello ha riformato la decisione dei Commissari all’esito della visione dei filmati di gara, escludendo che la condotta tenuta in dirittura d’arrivo fosse idonea a integrare un’ipotesi di danneggiamento rilevante ai fini regolamentari. Tale valutazione non esprime una mera sostituzione del fatto ma attiene alla verifica della riconducibilità della condotta al paradigma normativo del danneggiamento, che presuppone un concreto pregiudizio idoneo a incidere sul risultato della gara. La decisione si colloca, quindi, nell’ambito del sindacato consentito dall’art. 8, comma 8, delle Norme di procedura disciplinare, né rileva la mancanza di espressi riferimenti normativi, trattandosi di profilo meramente formale.
La censura di travisamento dei fatti è parimenti infondata: le differenze meramente descrittive tra la motivazione dei Commissari e quella della Commissione non evidenziano alterazione del presupposto fattuale ma una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese avuto riguardo alla sintetica motivazione dell’atto impugnato.
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Nota della Redazione
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