Il pagamento della quota ridotta di payback determina la sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13200 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, rideterminata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, come convertito, non integra di per sé gli estremi della cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria presuppone la comunicazione al giudice, da parte delle regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto integrale pagamento. Tuttavia, il pagamento documentato e non contestato dalle amministrazioni resistenti, anche quanto al quantum, costituisce elemento dal quale desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, l’Accordo Stato-Regioni del 2019 e gli atti consequenziali, ivi comprese le deliberazioni delle aziende sanitarie umbre che hanno ripartito gli oneri di ripiano. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso le censure ai medesimi atti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, rilevando che tale organo è stato direttamente coinvolto nell’attuazione del meccanismo del payback, avendo raggiunto l’intesa del 28 settembre 2022 espressamente impugnata dalla ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha osservato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede, ex lege, la comunicazione al Tribunale da parte delle regioni dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta. Nel caso di specie tale comunicazione non era intervenuta, poiché la regione Umbria non aveva ancora adottato il provvedimento di accertamento.
Tuttavia, il pagamento della quota di ripiano in misura ridotta, documentato dalla società ricorrente e non contestato dalle amministrazioni resistenti, anche con riferimento al quantum debeatur rideterminato ai sensi dell’art. 7 del d.-l. n. 95/2025, è stato ritenuto elemento sufficiente per desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità tanto del ricorso introduttivo quanto dei motivi aggiunti.
La definizione in rito della controversia e la richiesta della stessa società ricorrente, non opposta dalle amministrazioni, hanno infine giustificato l’eccezionale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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