Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 13115 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., qualora le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano. L’estinzione è dichiarata dal collegio con sentenza, che provvede alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni sottostanti il giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il d.P.C.M. del 01.12.2022, recante l’approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po, nella parte in cui non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate per la modifica delle aree allagabili. Il ricorso, proposto avverso il decreto e gli atti presupposti, tra cui la deliberazione n. 5/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, era affidato a motivi relativi alla mancata considerazione delle osservazioni formulate dalla ricorrente.
Con atto depositato in data 27 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio. Le amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, non si opponevano alla rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato l’art. 84 c.p.a., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e depositata presso la segreteria. Il giudice ha precisato che, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, il processo si estingue se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono.
Nel caso di specie, il collegio ha verificato la regolarità della rinuncia, tempestivamente notificata alle controparti, e ha rilevato che le parti resistenti costituite non avevano manifestato opposizione. Sussistevano pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, facendo applicazione dell’art. 84, comma 2, c.p.a., in ragione della complessità delle questioni sottostanti il giudizio. La sentenza ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, con compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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