Decadenza dalle tariffe incentivanti e termine ragionevole per l’azzeramento (TAR Lazio n. 12967 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici riduce la tariffa incentivante, a seguito di verifica, ha natura di decadenza, ancorché accompagnato dall’ammissione a una diversa tariffa. Il termine di diciotto mesi ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, introdotto dall’art. 56 d.l. n. 76/2020, decorre per i provvedimenti di primo grado adottati prima dell’entrata in vigore della novella dalla data di entrata in vigore della stessa, non potendosi computare il tempo anteriore. In caso di false rappresentazioni dei fatti, non opera il termine fisso ma si riespande il diverso limite del termine ragionevole, che decorre non dall’adozione del provvedimento ma dal momento in cui l’amministrazione ha piena contezza dell’illegittimità: da quel momento, l’intervento deve avvenire in un arco temporale congruo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 67,20 kWp sulla copertura di un capannone, chiedendo l’ammissione agli incentivi del c.d. II Conto energia di cui alla l. n. 129/2010 e comunicando la fine dei lavori in data 30 dicembre 2010, con allegato corredo fotografico. Il GSE riconosceva, con comunicazione del 28 ottobre 2011, la tariffa incentivante di 0,443 €/kWh.
A seguito dell’avvio di una procedura di controllo nel marzo 2024 e del sopralluogo effettuato il 26 marzo 2024, il Gestore contestava difformità tra le fotografie prodotte in sede di domanda e lo stato dell’impianto, rilevando in particolare la presenza di una sola coppia di cavi di stringa in ingresso ai quadri di parallelo DC, in luogo delle due coppie previste a progetto, e l’assenza dei cavi in corrente alternata in uscita. Con il provvedimento del 10 ottobre 2025, il GSE riduceva la tariffa a 0,388 €/kWh.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come decadenza, osservando che l’ammissione a una tariffa inferiore presuppone logicamente la previa decadenza dalla tariffa più favorevole. Quanto al primo motivo, la Sezione ha richiamato i principi elaborati sul termine di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, confermato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. Il limite temporale all’esercizio del potere di decadenza, introdotto dall’art. 56 d.l. n. 76/2020, non si applica retroattivamente: per i provvedimenti di primo grado adottati prima del 17 luglio 2020, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della novella.
La Corte ha tuttavia rilevato che l’eccezione di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 — relativa alle false rappresentazioni dei fatti — comporta l’inapplicabilità del termine fisso e il riespandersi del criterio del termine ragionevole, il cui dies a quo coincide con il momento in cui l’amministrazione acquisisce piena conoscenza degli elementi di illegittimità, non essendo a essa imputabile la situazione di asimmetria informativa determinata dal privato. In tale evenienza, il potere può essere esercitato sino a quando l’amministrazione non abbia ricostruito compiutamente la vicenda: una volta raggiunta la simmetria informativa, il provvedimento deve intervenire entro un tempo congruo.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio ha accertato che la piena conoscenza dei fatti da parte del GSE si è realizzata solo a seguito delle osservazioni trasmesse dalla società il 22 luglio 2025: il provvedimento rideterminativo, adottato il 10 ottobre 2025 a distanza di circa tre mesi, risulta quindi intervenuto nel rispetto del termine ragionevole, sicché il potere non era ancora consumato.
Quanto al secondo motivo, la Sezione ha ribadito che la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 costituisce condizione indispensabile per l’accesso al regime incentivante e che la prova di tale circostanza può essere fornita esclusivamente attraverso il dossier fotografico, al quale il legislatore ha assegnato valenza probatoria privilegiata. Le fotografie dell’impianto ultimato non possono essere surrogate da dichiarazioni asseverate, documentazioni di parte o elementi di prova atipici, né è ammessa un’integrazione successiva del corredo documentale. Nel caso di specie, la divergenza tra il progetto e lo stato effettivo dei luoghi — emersa solo in sede di controllo — non era stata comunicata tempestivamente al Gestore: il soggetto responsabile non ha pertanto assolto all’onere di dimostrare la sussistenza del requisito richiesto, sicché il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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