Payback dispositivi medici: la definizione agevolata estingue l’obbligazione e determina improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 12852 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura una definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: il versamento, entro trenta giorni, della quota pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue integralmente l’obbligazione e preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che, ove l’azienda dichiari di aver corrisposto la predetta quota in pendenza del giudizio, il ricorso avverso i provvedimenti applicativi del cd. payback deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite, senza che rilevi la mancata produzione dell’attestazione di pagamento.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Commissario ad acta della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, recante il ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e alle linee guida ministeriali, chiedendone l’annullamento.
In pendenza di giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di payback. Nell’imminenza dell’udienza di discussione, la società ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di aver corrisposto la somma ridotta del 25 per cento, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur senza allegare l’attestazione del pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La norma di favore configura pertanto un meccanismo di definizione agevolata che, una volta azionato dall’azienda mediante il pagamento della quota ridotta, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato avverso i provvedimenti di ripiano. La dichiarazione resa dalla ricorrente in ordine all’avvenuto versamento è stata ritenuta dal Tribunale elemento sufficiente per attestare l’esaurimento della pretesa sostanziale oggetto di controversia, risultando ininfluente la mancata produzione dell’attestazione di pagamento.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., ravvisando nell’andamento del giudizio giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in coerenza con la previsione normativa che espressamente dispone la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.