Il giudizio di ottemperanza non consente di sindacare il merito della rivalutazione post annullamento (TAR Lazio n. 12838 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza successivo all’annullamento di un diniego di Abilitazione Scientifica Nazionale, il perimetro del sindacato è delimitato dal vincolo conformativo derivante dal giudicato. La riedizione del potere è censurabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza solo per i vizi che integrino una violazione o elusione del giudicato, mentre gli aspetti non coperti da puntuali statuizioni della sentenza di annullamento vanno dedotti con l’ordinario giudizio di cognizione. La rivalutazione della domanda da parte della Commissione, che motivi in modo esaustivo in ordine all’originalità, al rigore metodologico e alla rilevanza nel settore scientifico delle pubblicazioni, non può essere sindacata nel merito dal giudice dell’ottemperanza, salvo che la valutazione sia affetta da errori manifesti o vizi macroscopici di ragionevolezza.
Il Fatto
Un professore associato di oftalmologia, dopo l’annullamento in parte qua del diniego di Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia, aveva ottenuto il riesame della domanda. La nuova Commissione aveva però nuovamente espresso un giudizio negativo sulle pubblicazioni. L’interessato adiva quindi il giudice dell’ottemperanza, lamentando che la rivalutazione avesse eluso il dictum della sentenza di annullamento.
A suo avviso la Commissione aveva dato peso dirimente a parametri estranei al giudicato e alle previsioni dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 — quali la traslabilità clinica e l’utilità clinico-chirurgica — piuttosto che motivare compiutamente sui profili di originalità e rigore metodologico imposti dal Tribunale in sede cognitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto ricostruito l’ambito del rimedio dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. La violazione o elusione del giudicato ricorre quando l’Amministrazione rifiuti di esercitare il potere, resti inerte o reiteri il medesimo vizio già censurato. Al di fuori di tale perimetro, la pubblica amministrazione è tendenzialmente libera di esercitare ex novo i propri poteri.
Il Collegio ha richiamato, sul punto, il principio per cui la discriminante tra giudizio di ottemperanza e giudizio di cognizione non risiede nel fatto che il nuovo provvedimento sia espressione del rinnovato esercizio del potere, bensì nella natura dei vizi dedotti. Le censure relative a profili non soggetti a uno specifico vincolo conformativo appartengono al giudizio di legittimità, non all’azione di nullità di cui all’art. 114, comma 2, lett. b, cod. proc. amm.
In materia di Abilitazione Scientifica Nazionale, il riesame successivo all’annullamento va condotto nei limiti del giudicato, senza riesaminare le valutazioni originariamente favorevoli al candidato. La sentenza ottemperanda aveva imposto alla Commissione di spiegare con maggiore impegno esplicativo perché le pubblicazioni non fossero originali, metodologicamente adeguate e rilevanti nel settore scientifico di riferimento.
La Corte ha verificato che la nuova Commissione, in 92 pagine di motivazione, aveva risposto compiutamente a tale onere, esaminando in modo puntuale le pubblicazioni proprio alla stregua di quei parametri. La circostanza che alcune considerazioni riguardassero anche la scarsa traslabilità clinica dei lavori non integrava l’uso di criteri estranei al giudicato, ma si poneva come autonoma valutazione tecnico-scientifica.
Il Tribunale ha infine ribadito che le valutazioni connotate da alto tasso tecnico-discrezionale sono sindacabili solo sotto i profili estrinseci della motivazione, salva l’ipotesi di valutazione palesemente erronea, abnorme o irragionevole. Nel caso di specie non sono emersi vizi macroscopici, con conseguente rigetto del ricorso per ottemperanza.
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Nota della Redazione
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