Cessazione della materia del contendere in caso di soddisfacimento amministrativo della pretesa (TAR Lazio n. 12806 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita atteso con il ricorso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. In tale evenienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde da ogni accertamento nel merito della fondatezza delle doglianze e la regolazione delle spese di lite resta affidata al prudente apprezzamento del giudice, che può disporne la compensazione in ragione delle peculiarità della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la nota con cui il GSE – Gestore Servizi Energetici S.p.A. aveva rigettato la richiesta di erogazione di incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di riscaldamento di serre e fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati a biomassa, per un intervento identificato con un codice specifico.
Costituitosi in giudizio il GSE, la società ricorrente, con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, dichiarava che la propria pretesa era stata nel frattempo soddisfatta, essendo stata accolta la domanda di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. La causa giungeva pertanto all’udienza di smaltimento dell’arretrato per la definizione in rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta circostanza rappresentata dall’accoglimento in via amministrativa della domanda di ammissione agli incentivi, ritenendo integrata la condizione che legittima la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo ha evidenziato che la ricorrente ha ottenuto il bene della vita atteso, sicché ogni ulteriore prosecuzione del processo risulterebbe inutile, venendo meno l’oggetto stesso della lite.
La decisione richiama il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere consegue all’oggettivo venir meno della controversia, indipendentemente da ogni valutazione circa la fondatezza delle censure originariamente proposte. Il Tribunale ha fatto riferimento, sul punto, ai precedenti del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2025, n. 9939 e alle pronunce ivi richiamate, tra cui Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227 e Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2024, n. 7606.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, giustificandola con riferimento alle peculiarità della controversia, caratterizzata dal sopravvenuto accoglimento in autotutela della domanda di parte ricorrente. Il dispositivo ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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