La valutazione comparativa per le funzioni direttive in magistratura contabile (TAR Lazio n. 12422 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di funzione direttivo in magistratura contabile non richiede un criterio meramente quantitativo delle funzioni svolte, ma un giudizio qualitativo e prognostico sull’attitudine del candidato. Il giudizio di prevalenza non è irragionevole quando si fonda sulla specifica esperienza maturata nella medesima funzione da assegnare, ancorché il candidato prescelto abbia trascorso un periodo in posizione di fuori ruolo. L’anzianità di ruolo non è criterio autonomo rispetto all’anzianità nella qualifica, unica rilevante ai sensi della disciplina regolamentare. La motivazione della delibera è sufficiente quando illustra, anche sinteticamente, le ragioni della preferenza in chiave comparativa.
Il Fatto
La controversia riguarda la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 14 febbraio 2025, che ha assegnato al Pres. Lasalvia il posto di Presidente della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello con decorrenza 18 maggio 2023. Tale delibera era stata adottata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9393 del 22 novembre 2024, che aveva annullato la precedente assegnazione per difetto di motivazione. Il Pres. Ciaramella, altro candidato, aveva impugnato la nuova delibera dapprima in sede di ottemperanza avanti al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 5895 del 7 luglio 2025 ha rigettato la domanda ma disposto la conversione del rito in impugnatorio, consentendo la riassunzione avanti al TAR Lazio. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei criteri dell’art. 32 della delibera n. 231/CP/2019 e il difetto di motivazione, contestando la valutazione operata dal Consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto le eccezioni preliminari di irricevibilità e improcedibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Il Collegio ha ricostruito il sistema di valutazione previsto dall’art. 32 della delibera n. 231/CP/2019, che attribuisce punteggi distinti per l’anzianità nella qualifica di Presidente di sezione e per l’attitudine alle funzioni da assegnare, valutata discrezionalmente sulla base di criteri di capacità organizzativa e professionale.
La Corte ha escluso la carenza di motivazione, rilevando che la delibera impugnata e il verbale della seduta del 17-18 dicembre 2024 contengono una puntuale disamina dei percorsi professionali dei due candidati e illustrano le ragioni della preferenza, incentrate sulla maggiore pregnanza dell’esperienza maturata dal prescelto quale Presidente aggiunto della medesima Sezione di appello e sulla completezza del suo percorso professionale.
Quanto alla censura sulla “sostanziale sovrapponibilità” dei percorsi, il Collegio ha ritenuto non irragionevole il giudizio del Consiglio di Presidenza, poiché la durata delle funzioni giurisdizionali giudicanti del Pres. Lasalvia risultava superiore a quella del ricorrente e l’esperienza direttiva nella stessa Sezione da assegnare costituiva elemento decisivo e ragionevolmente più significativo in chiave prognostica.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittima la valorizzazione degli incarichi di fuori ruolo istituzionale svolti dal candidato prescelto, considerata la loro natura apicale e l’equiparazione normativa all’attività in servizio, e ha precisato che l’anzianità nella qualifica è l’unico criterio anzianità rilevante, non quella di ruolo. La produzione di un numero di sentenze superiore a quanto previsto dal regolamento non integra vizio di illegittimità, attenendo all’esercizio del potere di autovalutazione del Consiglio.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, compensando le spese di lite per la peculiarità della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.