Cessazione della materia del contendere per adesione al payback ridotto dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 12358 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 48% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue, in sede di giudizio di impugnazione dei provvedimenti di ripiano, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR il decreto della Regione Veneto e i provvedimenti ministeriali con i quali era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità dal 2015 al 2018 e conseguentemente ripartiti, a suo carico, gli oneri di ripiano (c.d. payback).
Nelle more del giudizio, la società rappresentava di essersi avvalsa della possibilità, prevista dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023, di pagare le somme dovute in misura ridotta, versando una quota pari al 48% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano, e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la normativa sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 48% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La Regione Veneto ha formalmente dato atto dell’avvenuto pagamento da parte della ricorrente degli importi dovuti. Alla luce delle evidenze in atti, il Tribunale ha ritenuto che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna questione da decidere.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti, ravvisando giustificati motivi nella peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e nelle modalità di definizione della stessa, come del resto previsto dallo stesso art. 8 del d.l. n. 34/2023.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.