Errata allocazione dei costi e difetto istruttorio nella determinazione dei prezzi regolati (TAR Lazio n. 12317 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella regolazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche l’obbligo dell’orientamento dei prezzi al costo impone all’Autorità di garantire che le tariffe approvate riflettano il costo effettivo ed efficiente dell’impresa regolata, non potendosi imputare agli operatori alternativi inefficienze dovute a scelte sub-ottimali in merito alle caratteristiche e all’utilizzo di apparati e infrastrutture. Laddove l’Autorità ometta di svolgere una compiuta istruttoria, recependo acriticamente i dati contabili dell’operatore incumbent e rinviando ad annualità successive la correzione di tariffe macroscopicamente sovrastimate, la delibera di approvazione è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione. In tali casi, l’onere della prova circa la congruità delle tariffe grava sull’Autorità e sull’impresa regolata, che non possono trarre vantaggio processuale dalla propria reticenza istruttoria.
Il Fatto
Un operatore alternativo, che acquista all’ingrosso i servizi di accesso alla rete fissa dal gestore incumbent, impugnava la delibera AGCom n. 100/19/CIR di approvazione, per l’anno 2018, delle condizioni economiche delle offerte di riferimento, contestando la violazione del principio di orientamento dei prezzi al costo effettivo ed efficiente con riferimento a plurime voci di costo. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, censurava in particolare l’incremento del costo della banda Ethernet, la valorizzazione dei “punti” system, i contributi una tantum per l’accesso alla “cameretta zero” e ai raccordi di centrale, nonché il costo di gestione dell’ordine. Il TAR disponeva verificazione tecnica, affidata a un collegio di tre docenti universitari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse su alcuni motivi, ha scrutinato le residue censure alla luce delle risultanze della verificazione, i cui esiti ha in gran parte condiviso e fatto propri in quanto immuni da vizi logici e metodologici.
Quanto al costo della banda Ethernet, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente, atteso che la metodologia top-down adottata dall’Autorità risulta coerente con le prassi regolatorie consolidate e che la migrazione da ATM a ETH non garantisce automaticamente economie di scala. L’applicazione di un fattore di efficientamento costituisce, inoltre, legittima espressione della discrezionalità tecnico-regolatoria, sicché la determinazione non è viziata da difetto istruttorio.
Parimenti infondato è risultato il motivo concernente la valorizzazione dei “punti” system per l’attività della manodopera interna dell’incumbent. La delibera n. 321/17/CONS non impone un’equiparazione automatica tra il valore riconosciuto all’impresa regolata e quello delle imprese esterne, richiedendo piuttosto una valutazione comparativa rimessa all’Autorità, che ha congruamente motivato l’adeguamento inflattivo applicato al benchmark di mercato.
Fondato è risultato, invece, il motivo concernente i contributi una tantum per l’accesso alla “cameretta zero” e per i raccordi in fibra ottica. La verificazione ha evidenziato come l’Autorità, pur avendo preso atto della possibile sovrastima dei prezzi, abbia illegittimamente rinviato la correzione all’annualità successiva. Il confronto con i prezzi approvati per il 2019 ha rivelato riduzioni tariffarie comprese tra il 50% e il 75,8%, dimostrando la macroscopica anomalia dei prezzi 2018. Il Tribunale ha altresì precisato che la circostanza che nessun operatore avesse sollevato obiezioni per anni non esonera l’Autorità dal dovere di monitorare l’evoluzione dei costi e che l’impossibilità di fornire un calcolo certo deriva dalla reticenza istruttoria di AGCom e dell’incumbent, che non possono trarne vantaggio processuale.
Accolto anche il motivo concernente il costo di gestione dell’ordine, fissato in € 4,49. La verificazione ha accertato che l’Autorità ha utilizzato dati contabili relativi al 2018 e non al 2017, come richiesto dalla metodologia regolatoria, e ha recepito acriticamente evidenze contabili inconsistenti, inclusi sistemi informativi estranei al provisioning o imputati per intero anziché nella misura del 43%. Le simulazioni condotte in sede di verificazione hanno stimato un costo efficiente pari a circa € 3,24, con una sovra-remunerazione a carico degli operatori alternativi superiore a 5,3 milioni di euro per il solo anno 2018.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo di illegittimità derivata per genericità della prospettazione, non avendo la ricorrente specificato il nesso di causalità con la delibera presupposta.
La sentenza accoglie pertanto il ricorso limitatamente ai motivi VII e VIII, annullando in parte qua la delibera e ordinando all’Autorità di rivalutare i contributi e di rideterminare il costo di gestione dell’ordine sulla base di dati certificati e verificabili.
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Nota della Redazione
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