Schede valutative dei militari: sindacato limitato e termini ordinatori (TAR Lazio n. 12100 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I documenti caratteristici dei militari, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di violazione delle regole formali o di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità. Il giudizio finale è congruamente motivato quando si ponga in rapporto di armonia con i giudizi parziali riportati per ciascuna voce, sicché le variazioni delle aggettivazioni costituiscono esse stesse la motivazione. Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti le une dalle altre, potendo le qualità del militare subire variazioni nel tempo. I termini di compilazione e notifica delle schede valutative sono meramente ordinatori e non perentori.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri in ferma volontaria ha impugnato tre schede valutative relative ai periodi dall’11 novembre 2019 al 10 novembre 2022, con le quali era stato giudicato “nella media” per le prime due annualità e “inferiore alla media” per l’ultima. Il ricorrente lamentava la tardiva comunicazione dei giudizi, l’incongruenza tra le voci analitiche e il giudizio finale, nonché l’insufficiente motivazione del repentino abbassamento di qualifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la valutazione espressa nei documenti caratteristici è connotata da altissima discrezionalità, con sindacato del giudice amministrativo limitato ai casi di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità. Ha quindi scrutinato le singole censure, verificando la coerenza interna di ciascuna scheda.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che i giudizi finali delle tre schede risultano espressi in armonia con i giudizi parziali intermedi: le criticità evidenziate dal compilatore nella scheda n. 3 sono state ritenute recessive nel quadro complessivo, così come le osservazioni sul limitato impulso motivazionale contenute nella scheda n. 4 sono coerenti con una valutazione “nella media”, mentre la scheda n. 5 descrive in ogni sua parte un’annualità connotata da significative criticità.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha precisato che il giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali e che le variazioni di aggettivazioni non richiedono una motivazione ulteriore, costituendo esse stesse la motivazione del documento caratteristico. Nel caso di specie l’abbassamento di qualifica è stato inoltre corroborato da provvedimenti disciplinari e relazioni attestanti criticità nello svolgimento dei servizi.
Sul primo motivo, concernente il ritardo nella comunicazione delle schede, il Collegio ha richiamato il principio per cui i termini di redazione e notifica sono meramente ordinatori. Ha inoltre osservato che la redazione delle schede è avvenuta prossimamente alla fine del periodo valutato e che le conseguenze della tardiva comunicazione attengono a profili di responsabilità dell’amministrazione, estranei al giudizio di legittimità in assenza di domande risarcitorie.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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