Divieto di trasferimento di esercizi di somministrazione in locali ad angolo con vie protette: annullamento per violazione della normativa regolamentare comunale (TAR Lazio n. 12087 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas commerciale sussiste quando un imprenditore operante nel medesimo settore merceologico e ubicato a poche decine di metri dall’esercizio autorizzato attinga al medesimo bacino d’utenza, con conseguente legittimazione ad impugnare i titoli abilitativi rilasciati al concorrente. La norma regolamentare che vieta il trasferimento di attività di somministrazione in locali adiacenti alle vie indicate e disposti ad angolo con esse risponde alla ratio di impedire l’aggravamento della pressione antropica e dell’elevata concentrazione di attività nell’ambito di tutela, preservandone lo status quo. Tali divieti si applicano anche quando le aperture e i segni distintivi dell’esercizio trasferito prospettino sulla via protetta, se idonei a indicare la presenza dell’attività commerciale. È inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avverso un atto privo di portata lesiva, emesso prima e senza nesso procedimentale con il provvedimento lesivo impugnato con il ricorso introduttivo.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in Via del Tritone, impugnava la determinazione dirigenziale di Roma Capitale che autorizzava il trasferimento di sede dell’esercizio di una società concorrente da Piazza in Campo Marzio a Via della Stamperia, in una zona del centro storico sottoposta a particolare tutela. La ricorrente deduceva la violazione della disciplina regolamentare comunale che vieta il trasferimento di esercizi di somministrazione in locali adiacenti e disposti ad angolo con via della Panetteria, sulla quale prospettavano aperture e segni distintivi dell’attività concorrente. Con motivi aggiunti impugnava altresì la nota di proroga del termine per l’attivazione dell’autorizzazione, conosciuta solo in corso di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, riconoscendo la sussistenza della vicinitas commerciale in capo alla ricorrente. La circostanza che i due esercizi operino nell’identico settore merceologico a pochi metri di distanza, in una zona caratterizzata da massiccio flusso turistico, è stata considerata sufficiente a radicare sia la legittimazione sia l’interesse ad agire, trattandosi di condizioni dell’azione per le quali il danno può essere prospettato in chiave meramente potenziale. I prospetti contabili prodotti dalla ricorrente, attestanti una flessione dei ricavi successiva all’apertura dell’esercizio concorrente, non hanno trovato adeguata smentita, confermando la presunzione di danno futuro.
Quanto alla mancata impugnazione della nota di proroga con l’atto introduttivo, il Collegio ne ha escluso ogni effetto preclusivo, trattandosi di atto antecedente e privo di nesso con la sequenza procedimentale relativa al trasferimento contestato.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La norma regolamentare di cui all’art. 11, commi 2 e 3, DAC 35/2010 vieta il trasferimento di attività ubicate all’esterno delle vie indicate in locali adiacenti alle medesime e disposti ad angolo con esse. Il Collegio ha richiamato la ratio del divieto, come delineata dalla giurisprudenza, evidenziando che esso mira non solo a impedire l’incremento del numero delle attività, ma anche a evitare l’aggravamento della pressione antropica nelle zone di eccezionale pregio storico-artistico.
Nella fattispecie, l’esercizio della controinteressata, sebbene accessibile da via della Stamperia, presenta affacci su via della Panetteria, via espressamente inclusa tra quelle protette. Tali aperture, che oggi indicano la presenza dell’esercizio commerciale e potenzialmente potrebbero essere trasformate in ulteriori entrate, sono state ritenute idonee a determinare quell’aumento di pressione antropica che la disciplina regolamentare intende scongiurare. Il provvedimento autorizzatorio è stato conseguentemente annullato. I motivi aggiunti sono stati invece dichiarati inammissibili, per carenza di portata lesiva dell’atto impugnato. Le spese sono state compensate per la parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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