Il payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 è misura legittima e le censure di parte ricorrente sono infondate (TAR Lazio n. 12049 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, volta a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria. La contribuzione richiesta alle aziende fornitrici assume natura di contributo solidaristico, giustificato dall’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute. L’obbligo di ripiano è assistito da sufficienti garanzie di riserva di legge ex art. 23 Cost., atteso che la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e indicazioni procedurali. Non è leso l’affidamento degli operatori, consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il payback non altera le procedure di evidenza pubblica, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non incidendo su fornitura o prezzo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 2022 e i decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, recanti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida per il ripiano. Il ricorso è stato instaurato a seguito dell’opposizione del Ministero della Salute al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con trasposizione in sede giurisdizionale. Parte ricorrente ha dedotto vizi propri degli atti, per tardiva ed erronea individuazione dei tetti, indeterminatezza delle linee guida e lesione dell’affidamento, nonché illegittimità derivata per contrarietà a Costituzione e diritto UE.
La Motivazione della Corte
Il TAR, con sentenza resa in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiama i precedenti conformi della Sezione, in particolare la n. 8733 del 2025, e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno dichiarato legittimo il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018. La fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario standard, pari al tetto nazionale, non lede le imprese, che non hanno interesse a contestare una determinazione fissata al livello massimo consentito. La tardiva fissazione del tetto non integra violazione dell’affidamento, essendo il meccanismo già noto agli operatori sin dal 2015, tanto che gli stessi avrebbero dovuto orientare i propri comportamenti secondo ordinaria diligenza.
La Corte esclude che il payback alteri le procedure di evidenza pubblica, operando sul fatturato complessivo delle aziende e non sui singoli contratti, senza effetti su fornitura e prezzo. In ordine al calcolo dello sforamento, il TAR ritiene sufficientemente chiari i criteri indicati nei decreti ministeriali, riferiti alla voce “BA0210” del modello CE. Il riferimento al fatturato al lordo dell’IVA è conforme al dato normativo, atteso che le regioni rivestono la qualità di consumatori finali. Quanto ai servizi accessori alla fornitura, l’eventuale loro inclusione nel calcolo è ascrivibile a errata contabilizzazione delle aziende, che avrebbero dovuto fatturare distintamente il bene e il servizio.
Il Collegio evidenzia, infine, che la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito con legge n. 118 del 2025, che prevede il versamento della quota ridotta del 25%, determina ex lege la cessazione della materia del contendere solo con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripiano, ma non incide sulla presente controversia, relativa anche agli atti ministeriali prodromici. Le censure di parte ricorrente risultano, pertanto, infondate e il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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