Passaggi a direttore Consob: legittimo coprire tutti i posti con gli idonei del 2021 (TAR Lazio n. 12013 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di progressioni di carriera nel pubblico impiego, la norma transitoria che impone di destinare un numero di posti non inferiore a cinque agli idonei di una precedente procedura selettiva interna non conferisce a questi ultimi alcuna esclusiva sui posti disponibili, ma nemmeno preclude all’amministrazione di coprire l’intera dotazione organica annuale attingendo alla medesima graduatoria. La soglia minima prevista dal regolamento non integra, di per sé, un obbligo di indire nuove procedure per i posti residui, in assenza di una espressa previsione di una quota massima o di una riserva in favore delle nuove selezioni. Lo scorrimento della graduatoria preesistente, formato all’esito di una procedura comparativa interna, costituisce esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa, non necessitando di motivazione rafforzata diversa da quella richiesta per la scelta tra concorso pubblico e scorrimento.
Il Fatto
Con delibera del 25 marzo 2025, la Consob approvava la graduatoria dello scrutinio per la promozione alla qualifica di condirettore per l’anno 2021 e disponeva il reinquadramento dei candidati idonei, collocatisi dal sedicesimo al trentaseiesimo posto, nel segmento professionale di direttore con decorrenze scaglionate tra il 2022 e il 2024, coprendo così tutti i sette posti annui disponibili in pianta organica per ciascuno degli anni considerati.
Alcuni dipendenti, già funzionari di prima e funzionari di prima reinquadrati nel segmento di consigliere, impugnavano la delibera nella parte in cui destinava agli idonei del 2021 la totalità dei posti per il passaggio a direttore, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto limitarsi ad attingere alla graduatoria per i cinque posti minimi previsti dalla norma transitoria, avviando nuove procedure per i restanti due posti annui.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso collettivo, superando i dubbi sollevati d’ufficio sulla sussistenza del requisito negativo dell’assenza di conflittualità di interessi. L’utilità perseguita dai ricorrenti, infatti, non è il passaggio diretto al segmento di direttore ma la mera chance derivante dall’indizione di una nuova procedura selettiva, interesse che accomuna tutti i ricorrenti in egual misura e che esclude ogni conflitto, venendo in rilievo solo in una fase successiva il numero dei partecipanti rispetto ai posti disponibili.
Nel merito, il Collegio ha respinto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 144 del nuovo Regolamento del personale. La norma transitoria pone su piani distinti la disciplina della fonte di copertura dei posti – per cui un numero non inferiore a cinque deve essere attinto dalla graduatoria 2021 – e la previsione del numero complessivo di passaggi, che deve essere non inferiore a sette per ciascun anno. La precisazione per cui la soglia minima è indipendente dalla fonte non esclude che l’amministrazione possa scegliere di coprire tutti i posti attingendo alla graduatoria, non essendovi alcuna previsione di una quota massima attribuibile agli idonei né di una quota minima riservata alle nuove procedure.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 145, la Corte ha rilevato che la disciplina delle nuove procedure nella fase transitoria è dettata per l’ipotesi in cui la Commissione scelga di ricorrervi, ma non ne rende obbligatorio l’avvio. In ogni caso, la norma sulla maturazione dei requisiti trova concreto spazio applicativo in relazione alla procedura per l’anno 2025, per la quale i funzionari transitati nel segmento di consigliere beneficiano del riconoscimento dei livelli maturati.
Il TAR ha poi escluso l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 in tema di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, il Collegio ha osservato che, vertendosi su procedure interne omogenee, la scelta di esaurire la graduatoria 2021 per poi operare dal 2025 esclusivamente con il nuovo sistema risulta coerente con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, né richiede una motivazione rafforzata.
Infine, la Corte ha respinto le censure sulla parità di trattamento e sul legittimo affidamento: le diverse categorie di personale non versano in situazioni identiche, avendo gli idonei superato la precedente procedura, e nessuna disposizione transitoria era idonea a fondare un affidamento giuridicamente tutelabile sulla partecipazione alle procedure per il triennio 2022-2024.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.