Il riconoscimento dei titoli esteri di sostegno non può essere negato per la mancata natura abilitante del titolo (TAR Lazio n. 11931 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità dello Stato membro ospitante, cui un cittadino dell’Unione abbia chiesto di esercitare una professione regolamentata, sono tenute a valutare l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza professionale pertinente, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. La natura non abilitante del titolo conseguito nello Stato membro d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, né è dirimente la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri. Le eventuali differenze sostanziali tra i percorsi formativi possono essere colmate mediante l’assegnazione di misure compensative, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, anche in assenza del titolo abilitativo.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, impugnava il diniego del Ministero dell’Istruzione e del Merito opposto alla domanda di riconoscimento di un attestato di formazione in “assistenza alle necessità di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola, ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza ritenendo il titolo privo di natura abilitante, in quanto “titolo proprio” rilasciato dall’ente universitario e non titolo ufficiale, e comunque caratterizzato da differenze sostanziali rispetto al percorso formativo italiano di cui al D.M. 30 settembre 2011.
La ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, la violazione dei principi europei in materia di riconoscimento delle qualifiche e la mancata applicazione delle misure compensative. L’istanza cautelare era accolta dal Tribunale con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che le obiezioni formulate dall’Amministrazione non resistano all’esame di legittimità. Ha evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza europea, in attuazione degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità nazionali, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, devono procedere a una valutazione sostanziale delle competenze acquisite dall’interessato, tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello ospitante, e confrontarle con quelle richieste per l’accesso alla professione. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, ha precisato che il titolo non riconosciuto nello Stato membro d’origine non può essere imposto allo Stato ospitante, ma quest’ultimo resta libero di tenerne conto nella procedura di valutazione comparativa.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha motivato il diniego sulla base di rilievi di carattere formale e generale: la mancanza di un titolo abilitante in Spagna, la differenza tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, l’assenza di prove sullo svolgimento di tirocini e laboratori in presenza. Il Tribunale ha ritenuto che tali valutazioni non tengano conto della documentazione versata in atti, dalla quale emergono una durata del corso di 1500 ore e una diffusa sovrapposizione delle materie studiate con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011.
Il Collegio ha inoltre giudicato illegittima la mancata assegnazione di misure compensative. La giurisprudenza europea, richiamata nella sentenza dell’8 luglio 2021, causa C-166/2020, riconosce la possibilità di imporre misure di compensazione non solo in caso di corrispondenza parziale dei programmi, ma anche in presenza di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo. L’Amministrazione avrebbe potuto evitare la paventata disparità di trattamento con i docenti italiani prevedendo ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
Da ultimo, il Tribunale ha condiviso la doglianza sulla irrilevanza della distinzione tra “titoli propri” e “titoli ufficiali”, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2022, secondo cui non è necessaria l’identità tra i titoli confrontati, essendo sufficiente una mera equivalenza, e la natura abilitante del titolo non ha valore dirimente ai fini del riconoscimento. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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