Indennità di trascinamento non cumulabile con indennità speciali più favorevoli (TAR Lazio n. 11877 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione dell’indennità operativa di base prevista dall’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995 ha funzione meramente perequativa ed è attribuita esclusivamente al personale percettore della sola indennità operativa di base. Il militare che abbia fruito, in periodi di servizio pregresso, di una indennità speciale di importo più favorevole, come quella di aeronavigazione, non ha diritto alla maggiorazione per quelle annualità, operando il divieto di cumulo di cui all’art. 17, legge n. 78/1983 e il diritto di opzione per il trattamento più favorevole ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 255/1999.
Il Fatto
Alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio nell’Esercito Italiano presso reparti paracadutisti, chiedevano al TAR Lazio l’accertamento del diritto a vedersi riconoscere, nel calcolo dell’indennità di trascinamento, i periodi di servizio prestati presso tali reparti con percezione dell’indennità di aeronavigazione. Essi lamentavano che l’Amministrazione non aveva incluso tali periodi nel calcolo della maggiorazione, ritenendola illegittima. Il Ministero della Difesa eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per tre dei quattro ricorrenti, applicando il criterio speciale della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego e non essendo ravvisabili atti presupposti di natura generale che radicassero la competenza in Roma. La domanda dell’unico ricorrente rimasto è stata invece respinta nel merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato per chiarire la funzione del meccanismo del trascinamento, quale strumento volto a evitare una riduzione economica per il militare che, cambiando impiego, perda il diritto a una indennità speciale più favorevole. La maggiorazione opera, quindi, solo per chi percepisce la sola indennità operativa di base, non per chi abbia goduto di indennità speciali come quella di aeronavigazione. Il Collegio ha altresì valorizzato il divieto di cumulo sancito dall’art. 17 della legge n. 78/1983 e l’interpretazione autentica di cui all’art. 3, comma 72, legge n. 350/2003, ribadendo che la maggiorazione spetta esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base, ferma la possibilità di opzione per il trattamento più favorevole. In applicazione di tali principi, la domanda del ricorrente è stata respinta, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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