Titolo di viaggio per stranieri: onere del titolare di protezione sussidiaria di provare le fondate ragioni del diniego (TAR Lazio n. 11813 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri al titolare di protezione sussidiaria è subordinato alla sussistenza di fondate ragioni che non consentano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. La norma attribuisce all’Amministrazione un ampio potere discrezionale, esercitabile anche in senso negativo, oltre che per i casi di dubbio sull’identità o di pericolo per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, quando manchi la prova dell’impossibilità di ottenere il documento dalla rappresentanza diplomatica. L’onere di allegare e dimostrare le ragioni del diniego del passaporto grava sull’interessato, che non può limitarsi a dichiarare che la richiesta è rimasta senza riscontro.
Il Fatto
Il titolare di protezione internazionale sussidiaria chiedeva alla Questura di Roma il rilascio del titolo di viaggio per stranieri. L’Amministrazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, adottava il decreto di rigetto, ritenendo che lo straniero potesse procurarsi i documenti necessari e contattare le autorità diplomatiche del Paese di origine.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 25 della direttiva 2004/83/CE, perché nessuna delle condizioni ostative sarebbe stata integrata. La domanda cautelare veniva respinta e l’Amministrazione si costituiva insistendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La disposizione applicata prevede che la questura rilasci il documento di viaggio modello Convenzione di Ginevra ai titolari dello status di rifugiato, mentre per i titolari di protezione sussidiaria il rilascio avviene solo quando sussistano fondate ragioni che impediscono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. La lettura della norma, confermata dalla giurisprudenza, evidenzia la natura eccezionale del beneficio e l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel verificarne i presupposti.
La Questura può legittimamente rifiutare il titolo quando l’istruttoria non dimostri l’impossibilità concreta di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica. Il presupposto del rilascio non è la mera difficoltà o un riscontro negativo, ma la prova che il contatto con le autorità del Paese di origine sia di fatto impossibile o che la richiesta non possa essere utilmente avanzata.
Il ricorrente si era limitato a dichiarare di non possedere il passaporto e di non avere ricevuto riscontro dalla richiesta inoltrata alla propria Ambasciata. Tale allegazione, secondo il Collegio, non integra le fondate ragioni richieste dalla legge, perché non dimostra l’impossibilità oggettiva di ottenere il documento, ma solo l’esito negativo di una iniziativa rimasta priva di esito.
Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il diniego, perché l’interessato non aveva assolto all’onere di indicare e provare le ragioni che gli impedivano di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche. Consegue il rigetto del ricorso, con spese compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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