Carta docente: l’ottemperanza non richiede la diffida se è decorso il termine dilatorio (TAR Lazio n. 11802 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997 e mod. dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, senza che l’amministrazione abbia provveduto, la sua inerzia integra gli estremi dell’inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso dinanzi al Tribunale di Velletri, aveva ottenuto l’accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con l’accredito dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e attinente all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.. Nel merito, ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione era decorso senza che l’Amministrazione avesse ottemperato, né avesse eccepito l’avvenuto adempimento o fornito giustificazioni per l’inerzia serbata.
La mancata esecuzione integra gli estremi dell’inottemperanza, come affermato di recente dal Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza verifica la corretta attuazione del giudicato e l’amministrazione, in via generale, è sempre tenuta a eseguirlo, senza poter far valere alcuna ragione di opportunità o difficoltà pratica. Ha inoltre citato, a sostegno, la Corte Cost. n. 419 del 1995, l’Ad. Plen. n. 2 del 2012 e il Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015.
La domanda è stata pertanto accolta: il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin da ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti allo stato i relativi presupposti, e ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, stante la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia.
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Nota della Redazione
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