Guida in stato di ebbrezza e qualità morali: legittimo il diniego di iscrizione tra i Vigili volontari (TAR Lazio n. 11747 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione all’elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per difetto delle qualità morali e di condotta, ex art. 6, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 76/2005, trova fondamento, mediante il rinvio all’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 26 legge n. 53/1989, nel requisito della condotta incensurabile richiesto per l’accesso ai ruoli delle forze di polizia. Tale clausola generale attribuisce all’Amministrazione un’autonoma valutazione dei fatti penalmente rilevanti in relazione alla compatibilità con il servizio, valutazione sindacabile dal giudice amministrativo solo per ragionevolezza e proporzionalità. La motivazione del provvedimento può limitarsi al puntuale riferimento al fatto quando si tratti di condotte di particolare gravità. Né l’indulto, che estingue la pena, né l’estinzione del reato ex art. 460 c.p.p. fanno venire meno il disvalore della condotta oggetto di autonoma valutazione.
Il Fatto
Un aspirante vigile volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva negato la sua iscrizione all’elenco del personale volontario per difetto dei requisiti morali e di condotta. Il provvedimento traeva fondamento da un decreto penale di condanna emesso nel 2008 per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ex art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, accertato nel 2005.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il provvedimento impugnato non si fonda sull’art. 35 della legge n. 521/1988, che riguarda la cancellazione dagli elenchi di personale già iscritto, bensì sull’art. 6, comma 1, lett. h) del d.P.R. n. 76/2005, che consente all’Amministrazione un’autonoma valutazione della natura dei fatti penalmente rilevanti ai fini della compatibilità con il servizio nel Corpo. Tale disposizione, mediante il rinvio all’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 26 della legge n. 53/1989, richiama il requisito della condotta incensurabile preteso per l’accesso ai ruoli delle forze di polizia.
La Corte ha quindi ritenuto non arbitraria né abnorme la valutazione dell’Amministrazione, che aveva valorizzato le peculiari funzioni di tutela dell’incolumità pubblica demandate ai Vigili del Fuoco e la qualifica di agente di polizia giudiziaria riconosciuta loro dall’ordinamento. In presenza di fatti gravi, la motivazione può limitarsi al riferimento al fatto stesso, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato in sentenza.
Quanto alla dedotta intervenuta estinzione del reato, il Tribunale ha precisato che l’indulto estingue la sola pena principale e non il reato, mentre la declaratoria di estinzione intervenuta nel 2023 opera con valenza costitutiva senza richiedere alcuna condotta attiva dell’interessato. In entrambi i casi, ha concluso il Collegio, non viene meno il disvalore della condotta, oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata considerazione dei contributi versati in sede procedimentale, poiché le deduzioni del privato non avevano introdotto elementi fattuali nuovi ma solo mere valutazioni giuridiche. Ha altresì escluso ogni contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione, che solo a seguito dell’acquisizione d’ufficio delle certificazioni penali aveva avuto contezza della vicenda.
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Nota della Redazione
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