Disturbo dell’adattamento e inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato (TAR Lazio n. 11669 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disturbo dell’adattamento, una volta accertato, costituisce causa di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato ai sensi della Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. n. 198/2003, con conseguente esclusione della possibilità di riammissione al corso per Allievi Agenti anche all’esito di un percorso terapeutico. La previsione regolamentare, che annovera tra le cause di inidoneità i disturbi d’ansia e di adattamento “attuali o pregressi”, non richiede alcuna valutazione di attualità della patologia, rendendo irrilevante l’eventuale recuperata capacità psico-fisica. Il provvedimento di diniego della riammissione non è pertanto affetto da vizi di violazione di legge né da contraddittorietà, ove la disciplina applicabile subordini la riammissione alla riacquistata idoneità e quest’ultima sia esclusa ex lege.
Il Fatto
Il ricorrente, già ammesso al 218° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, veniva dichiarato dimesso per superamento del numero massimo di assenze, conseguenti a un periodo di terapia per un disturbo dell’adattamento certificato. Successivamente, chiedeva di essere sottoposto a nuova visita medica per accertare la recuperata idoneità e ottenere la riammissione al primo corso utile.
L’Amministrazione, premesso il parere della Direzione centrale di Sanità secondo cui la certificazione prodotta non poteva comportare un giudizio di idoneità al servizio, adottava il provvedimento di diniego. Il ricorrente impugnava tale determinazione deducendo la violazione dell’art. 6-ter, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982 e la contraddittorietà delle determinazioni amministrative, avendo l’Amministrazione dapprima convocato il medesimo a visita medica e poi annullato la convocazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato. La patologia diagnosticata — un disturbo dell’adattamento con tratti di insicurezza — rientra tra le cause di non idoneità tassativamente elencate al punto 8, lettera b), della Tabella 1 annessa al D.M. n. 198/2003, che richiama i disturbi d’ansia e dell’adattamento “attuali o pregressi”. La norma, nel prevedere l’inidoneità anche per le patologie pregresse, rende dirimente la sola circostanza dell’emersione del disturbo, senza che assuma rilievo l’eventuale esito favorevole del percorso terapeutico intrapreso.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, il provvedimento di dimissione del 2 novembre 2022 subordinava espressamente la riammissione alla “riacquistata idoneità psicofisica ai servizi di polizia” ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 335/1982. L’istanza del ricorrente non poteva trovare accoglimento proprio perché la patologia riscontrata integra una causa di inidoneità ex lege, indipendentemente da qualsivoglia accertamento di attualità.
La sentenza chiarisce infine che la disciplina regolamentare risponde alla peculiare natura del servizio di polizia, caratterizzato da ritmi lavorativi stressanti e da situazioni di pericolo, rispetto al quale il legislatore ha inteso escludere in via generale l’idoneità di coloro che abbiano manifestato uno dei disturbi elencati nella Tabella 1. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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