Revoca della capitalizzazione per l’ex collaboratore di giustizia che non destina le somme al reinserimento sociale (TAR Lazio n. 11648 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La capitalizzazione di cui all’art. 13, comma 5, legge n. 82/1991 è una misura economica ultrattiva, non autonoma rispetto alle misure di protezione, avente la funzione di favorire il reinserimento sociale del collaboratore di giustizia fuoriuscito dal circuito tutorio. Essa è un’elargizione che l’Amministrazione ha la facoltà di riconoscere nell’esercizio della propria discrezionalità e non un beneficio dovuto. L’impiego delle somme erogate per finalità diverse da quelle del progetto approvato, quali l’acquisto di un immobile intestato a un familiare, legittima la revoca della misura e il recupero delle somme corrisposte, configurandosi un atto dovuto per il venir meno del fine primario della concessione. Il sindacato del giudice amministrativo su tali provvedimenti è limitato ai vizi di legittimità e non può estendersi al merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un ex collaboratore di giustizia, ammesso al programma speciale di protezione, vedeva approvato dalla Commissione Centrale un progetto di reinserimento sociale finalizzato all’avvio di un’attività di panetteria/pasticceria. A tale scopo gli veniva erogata la somma a titolo di capitalizzazione. Successivamente, il progetto veniva abbandonato e le somme risultavano impiegate per l’acquisto di un immobile, intestato al figlio del collaboratore.
Con delibera del 10 gennaio 2024, la Commissione Centrale disponeva la revoca del beneficio della capitalizzazione per violazione degli obblighi assunti, incaricando il Servizio Centrale di Protezione per il recupero delle somme corrisposte. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 12, 13 e 13-quater della legge n. 82/1991 e dell’art. 10 del D.M. n. 161/2004, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che le censure dedotte sono infondate. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 13-quater, commi 1 e 2, legge n. 82/1991, costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti e la condotta delle persone interessate. La revoca può riguardare anche le misure economiche ultrattive di cui all’art. 13, comma 5, della medesima legge, qualificate come soluzioni agevolative del reinserimento sociale e non come misure autonome e distinte dalle misure di protezione.
La Corte ha rilevato che il progetto approvato non ha avuto alcun esito e che la somma riconosciuta al ricorrente è stata impiegata per la realizzazione di un diverso interesse, ossia l’acquisto di un immobile intestato al figlio. Ha inoltre evidenziato che l’acquisto sarebbe avvenuto con modalità sconosciute, attraverso l’impiego di assegni non trasferibili emessi dall’Amministrazione, a favore di un soggetto diverso dal beneficiario.
Tale condotta, ha concluso il Collegio, contrasta radicalmente con la finalità di assicurare il reinserimento sociale del ricorrente, perseguita dal beneficio della capitalizzazione. Facendo applicazione della consolidata giurisprudenza in materia, ha ritenuto che, ove la speciale elargizione sia impiegata per un fine diverso da quello previsto dal provvedimento di finanziamento, la revoca della concessione e il recupero delle somme erogate costituiscono un atto dovuto, essendo venuto meno il fine primario della concessione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5698 del 2007; TAR Lazio-Roma, Sez. I ter, n. 7723/2019 e n. 12017/2018).
Il Collegio ha infine escluso la fondatezza del motivo relativo alla mancata acquisizione dei pareri della D.D.A. e della D.N.A.A., atteso che l’erogazione della capitalizzazione non prevede detta fase consultiva. Ha precisato che l’ampia discrezionalità di tali provvedimenti limita il sindacato del giudice alla valutazione della ricorrenza di vizi di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e ingiustizia manifesta (Cons. Stato, Sez. III, n. 4456 del 2017). Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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