Quesiti concorsuali e sindacato del giudice amministrativo: la selezione appartiene alla discrezionalità tecnica (TAR Lazio n. 11565 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti nelle procedure concorsuali rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Non è consentito al giudice sostituire il proprio sindacato alla valutazione della commissione di concorso, né differenziare l’intensità del controllo in ragione della natura giuridica o non giuridica degli argomenti oggetto della prova. La presenza di risposte “distrattore”, con meri margini di plausibilità, non rende illegittimo il quesito, salva l’ipotesi in cui lo stesso sia oggettivamente errato, circostanza che deve essere provata dal candidato.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura riservata per l’ammissione al corso intensivo finalizzato alla selezione dei candidati da inserire nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici. La prova preselettiva consisteva in cento quesiti a risposta chiusa, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. La candidata conseguiva un punteggio di 58, rettificato successivamente a 59, inferiore alla soglia minima di 60 richiesta per superare la selezione.
Con il ricorso introduttivo, la candidata impugnava l’esito della prova deducendo l’illegittimità di alcuni quesiti, sostenendo che la risposta ritenuta corretta fosse errata o ambigua, e la violazione del capitolato Formez in ordine alla novità dei quesiti e dei quadri di riferimento. Con successivi motivi aggiunti, il gravame veniva esteso alla graduatoria definitiva e ai provvedimenti conseguenziali, deducendo l’illegittimità derivata degli stessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato i profili di rito sollevati d’ufficio, confermandoli nei limiti indicati. Quanto all’impugnazione della graduatoria definitiva, la redazione dei motivi aggiunti è stata ritenuta idonea a manifestare la volontà della parte ricorrente di estendere il gravame, considerando la mancata esatta indicazione della data di pubblicazione come un mero refuso. Diversamente, è stata dichiarata l’inammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, in quanto la collocazione di un numero maggiore di candidati in posizione utile comporterebbe la proporzionale riduzione delle chance degli altri candidati di superare la selezione.
Il Collegio ha comunque ritenuto di prescindere dai rilievi in rito, essendo il ricorso infondato nel merito. Richiamando la giurisprudenza costante della Sezione, ha ribadito che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Nel caso di specie, le risposte ritenute esatte dalla Commissione sono state giudicate come quelle sicuramente corrette, mentre le altre costituivano “distrattori” con meri margini di plausibilità, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato.
Con riferimento al quesito n. 25, il Collegio ha escluso la configurabilità di un errore di fatto, rilevando l’assoluta equivalenza tra “edu.it.” (risposta validata) ed “edu.it” privo del punto finale, come riscontrabile dalla mera digitazione dell’indirizzo nel browser. Quanto al quesito n. 28, ha ritenuto non manifestamente irragionevole la risposta che include l’asilo nido tra le istituzioni in cui si applica l’integrazione scolastica. Per il quesito n. 82, la mera esistenza di un contrasto giurisprudenziale non è stata ritenuta idonea a rendere illegittimo il quesito, non essendo stata fornita una prova idonea a confutare la correttezza della risposta validata.
Il Collegio ha infine disatteso l’argomento secondo cui il sindacato del giudice sarebbe più intenso per i quesiti di natura giuridica, rilevando che tale impostazione sovrapporrebbe il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione di concorso. Le censure relative alla mancata novità dei quesiti e all’estraneità degli autori citati rispetto ai quadri di riferimento sono state ritenute generiche e prive del necessario corredo probatorio, non avendo la ricorrente allegato né il manuale né la bibliografia di riferimento, né chiarito quale ricaduta avrebbero avuto sul punteggio conseguito.
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Nota della Redazione
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