La presunzione di imponibile degli apparecchi da gioco irregolari è iuris tantum (Cass. civ. Sez. 5 n. 12668 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione dell’imponibile medio forfettario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell’apparecchio, prevista dall’art. 1, comma 646, l. n. 190/2014 per gli apparecchi da gioco non collegati alla rete statale, costituisce presunzione iuris tantum, e non iuris et de iure, e ammette pertanto la prova contraria. Tale conclusione trova fondamento nel principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., che non tollera un imponibile predeterminato in misura fissa e non vincibile dal contribuente. Il giudice di merito, tuttavia, una volta sussistenti i presupposti per l’operatività della semplificazione probatoria, non può sostituire un proprio criterio presuntivo a quello legale, dovendo invece verificare l’effettivo assolvimento dell’onere della prova contraria incombente sul contribuente secondo le consuete logiche della prova presuntiva.
Il Fatto
A una ditta individuale, esercente attività di pubblico esercizio, era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il maggior reddito d’impresa e l’Iva non dichiarata. La pretesa traeva origine dal sequestro, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di un apparecchio da gioco rinvenuto nel locale e risultato non autorizzato, non tracciato e scollegato dalla rete telematica di raccolta del gioco. L’Agenzia fiscale aveva determinato forfettariamente l’imponibile sottratto a tassazione in euro 1.095.000,00, sulla base del criterio legale di euro 3.000 giornalieri per 365 giorni.
La contribuente impugnava l’avviso, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In sede di appello, il giudice di secondo grado rideterminava la base imponibile in euro 78.000,00, valorizzando l’esiguo incasso rinvenuto in occasione dell’accesso e la presenza di altri apparecchi funzionanti e conformi, ritenendo inverosimile il volume di giocate presunto dalla legge. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto condiviso l’affermazione di principio secondo cui le modalità di determinazione dell’imponibile e dell’imposta devono rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva. L’ordinamento tributario non può tollerare che l’imponibile sia previsto in misura fissa e predeterminata, senza consentire al contribuente di dedurre e provare circostanze da cui evincere un imponibile concreto inferiore alla soglia legale. Tale possibilità di prova contraria trova copertura nell’art. 53 Cost.
Da ciò discende la qualificazione della quantificazione dell’imponibile medio forfettario in termini di mera presunzione iuris tantum, vincibile dal contribuente anche in ordine al quantum della pretesa. Tale conclusione non è scalfita dalle finalità di contrasto al gioco sommerso dichiarate nella relazione tecnica alla legge di stabilità 2015: poiché la quantificazione forfettaria riguarda l’imponibile, e non l’aliquota, il suo ambito di operatività soggiace necessariamente al principio di capacità contributiva. Il perseguimento di obiettivi di contrasto all’illegalità non può avvenire attraverso un rigido inasprimento dell’imponibile, ma attraverso la sanzione, che deve essere adeguata al caso concreto.
La Corte ha inoltre richiamato il precedente di Cass. n. 24511 del 2025, che, con riferimento all’art. 39-quater, comma 3, d.l. n. 269/2003, ha qualificato la determinazione induttiva delle somme giocate come semplificazione probatoria precostituita dal legislatore, vincibile dal contribuente anche in ordine al quantum. Tale orientamento è stato ritenuto applicabile anche alla fattispecie in esame, con una precisazione: una volta sussistenti i presupposti per l’operatività della semplificazione, il superamento del risultato presuntivo non può prescindere dall’assolvimento dell’onere della prova contraria.
Nel caso di specie, il giudice di merito non aveva verificato se la contribuente avesse offerto la prova contraria incombentele, limitandosi a sostituire un proprio criterio presuntivo a quello legale. La valorizzazione dell'”ipotesi” di un volume giornaliero di giocate non superiore a euro 1.000,00, non logicamente correlata all’incasso rinvenuto, è stata ritenuta del tutto arbitraria. Il giudice tributario, appropriandosi di uno spazio valutativo non consentito, ha contravvenuto al divieto di pronunciare secondo equità sostitutiva, che attiene al piano delle regole sostanziali e non può sostituire il giudizio estimativo basato sul compendio probatorio. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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