Omessa informativa del carabiniere al superiore gerarchico: annullata la sanzione per carente motivazione sulla proporzionalità (TAR Valle d’Aosta n. 20 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione disciplinare del militare dell’Arma dei carabinieri per negligenza e ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi alle speciali attribuzioni, ai sensi dell’art. 732, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 90/2010, è integrata dall’omessa o ritardata informativa al superiore gerarchico di circostanze di servizio idonee a costituire presupposto per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Tale condotta contrasta altresì con il senso di responsabilità definito dall’art. 717 d.P.R. n. 90/2010. In materia di sanzioni disciplinari di corpo, l’Amministrazione è comunque tenuta a motivare specificamente sulla proporzionalità tra la gravità della mancanza e la sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 1355, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010, considerando in particolare precedenti di servizio, grado, età e anzianità del militare, senza potersi limitare a richiamare in astratto la discrezionalità della scelta sanzionatoria.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei carabinieri impugnava dinanzi al TAR la sanzione disciplinare di corpo della consegna, irrogatagli per non avere tempestivamente informato il superiore gerarchico di circostanze di servizio emerse da attività di controllo, delle quali il diretto interessato era venuto a conoscenza solo in un momento successivo. Il provvedimento sanzionatorio era stato confermato in sede di ricorso gerarchico, con decisione anch’essa oggetto di impugnazione. Il ricorrente deduceva, da un lato, l’errata qualificazione della condotta come contraria agli artt. 732, comma 6, lett. a), e 717 del d.P.R. n. 90/2010 e, dall’altro, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, ai sensi dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, accertando che il ricorrente aveva omesso di allegare alla documentazione fornita al superiore gerarchico alcuni atti relativi a misure che potevano costituire presupposto per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. La valutazione circa l’eventuale revoca o sostituzione in melius di tali misure, ha osservato il Collegio, spettava infatti esclusivamente all’Autorità giudiziaria, che andava tempestivamente informata dai competenti organi di polizia. L’omissione integrava pertanto la grave mancanza disciplinare prevista dall’art. 732, comma 6, lett. a), d.P.R. n. 90/2010, nonché la violazione del dovere di senso di responsabilità di cui all’art. 717 del medesimo decreto.
Il secondo motivo è stato invece accolto. Richiamato il disposto dell’art. 1358, quarto comma, d.lgs. n. 66/2010, che limita la consegna alla privazione della libera uscita fino a un massimo di sette giorni consecutivi, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non aveva adeguatamente motivato sulla proporzionalità della sanzione. In particolare, né il provvedimento sanzionatorio né il rigetto del ricorso gerarchico avevano espressamente vagliato la compatibilità tra il grado di afflittività della consegna e la gravità della condotta accertata, come richiesto dall’art. 1355, primo comma, d.lgs. n. 66/2010, né avevano considerato i profili indicati dal secondo comma della disposizione, quali precedenti disciplinari, grado, età e anzianità di servizio del militare.
Il Tribunale ha sottolineato che una motivazione specifica era tanto più necessaria in considerazione della natura afflittiva della sanzione, potendo l’Amministrazione astrattamente irrogare le meno gravose sanzioni del richiamo e del rimprovero, ovvero applicare la consegna per una durata inferiore rispetto alla forbice edittale. I provvedimenti impugnati, al contrario, si erano limitati a richiamare in astratto l’orientamento giurisprudenziale sulla discrezionalità della scelta sanzionatoria, senza esporre le ragioni concrete della quantificazione. Tale carenza motivazionale ha impedito anche il sindacato di non irragionevolezza della commisurazione, che postula la conoscibilità dell’iter logico seguito dall’Amministrazione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della sanzione e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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