Termine di impugnazione e interesse al ricorso per il voto di condotta (TAR Valle d’Aosta n. 7 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza del provvedimento, idonea a far decorrere il termine di impugnazione, non coincide con la conoscenza integrale dell’atto, ma è integrata dalla percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività, dovendosi escludere che la mera mancata ostensione di parti del provvedimento possa differire il termine di decadenza. Il voto di comportamento, per gli alunni del primo biennio, non è suscettibile di incidere sulla carriera scolastica successiva, non concorrendo alla determinazione del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno; ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per la contestazione del voto stesso. La domanda risarcitoria è infondata quando l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati sia precluso dall’intervenuta irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
I genitori di una studentessa, iscritta alla seconda classe di un istituto scolastico, impugnavano il verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023, contestando il voto di comportamento attribuito alla figlia, pari a 8, e le valutazioni conseguenti alla media dei voti. L’alunna, che aveva accumulato un numero di assenze pari al 59,4% dell’orario annuale, era stata ammessa alla classe successiva in settembre, dopo aver superato le prove di recupero. I ricorrenti, che avevano già ottenuto l’accesso parziale ai verbali nel settembre 2023, dopo l’annullamento del diniego di ostensione da parte del TAR, proponevano il ricorso in esame notificato il 2 maggio 2024, chiedendo l’annullamento degli atti lesivi e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione del voto di comportamento, rilevando che, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 62/2017, il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico solo per il secondo biennio e l’ultimo anno. Poiché la studentessa, all’epoca dei fatti, frequentava il primo biennio ed era già stata ammessa alla classe terza, nessun pregiudizio futuro poteva derivare dal voto impugnato.
Il Collegio ha inoltre dichiarato il ricorso irricevibile per intervenuta decadenza del termine di impugnazione, ex art. 41, comma 2, c.p.a., decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi. Richiamando la giurisprudenza costante, ivi inclusa la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2017, il TAR ha precisato che la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione della sua esistenza e della sua lesività, tale da rendere riconoscibile l’interesse ad agire.
Nella fattispecie, i ricorrenti avevano acquisito copia dei verbali del consiglio di classe sin dal 23 settembre 2023, come emerso dalla memoria depositata nel precedente giudizio di accesso; la parziale oscuramento dei dati relativi ai compagni di classe non impediva la conoscenza del giudizio espresso sulla figlia e degli elementi posti a fondamento della valutazione collegiale, con la conseguenza che il termine di impugnazione era già maturato alla data di notifica del ricorso.
Infine, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria, in applicazione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., rilevando che la preclusione dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, per intervenuta irricevibilità, impedisce la qualificazione del danno come ingiusto, in ossequio al principio di auto-responsabilità.
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Nota della Redazione
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