Improcedibile il ricorso sul payback dispositivi medici dopo il pagamento della quota ridotta (TAR Lazio n. 11129 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte del fornitore di dispositivi medici, della quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa, effettuato ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, non integra una fattispecie di cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati. Il predetto pagamento rende, nondimeno, certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, e aveva disposto il versamento dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Unitamente al provvedimento regionale, la ricorrente impugnava gli atti presupposti, tra cui i decreti delle aziende sanitarie locali di individuazione delle quote di ripiano, le linee guida del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 e l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio, in data 3 aprile 2026, la società ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo versato la quota ridotta, pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente escluso che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, la quale potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria. Il pagamento effettuato dalla ricorrente, infatti, non è satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, poiché la domanda di annullamento era stata proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno.
Ciò nondimeno, il Tribunale ha rilevato che il versamento della quota ridotta rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo fatto venire meno, per la ricorrente, l’utilità della pronuncia del giudice, conformemente al principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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