Payback dispositivi medici 2015-2018: natura vincolata degli atti regionali di ripiano e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 11110 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, compatibile con gli artt. 23 e 53 Cost. e con i principi euro-unitari. Le imprese fornitrici sono onerate dell’alea derivante dal possibile superamento del tetto di spesa, noto sin dal 2014. Gli atti regionali che individuano le aziende fornitrici e quantificano gli importi dovuti a titolo di ripiano hanno natura di attività vincolata tecnico-contabile, senza margini di discrezionalità, e danno luogo a un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra l’amministrazione e l’impresa, involgente un diritto soggettivo. Conseguentemente, la controversia relativa a tali atti applicativi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, ai sensi del consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 (linee guida per il ripiano) e gli atti presupposti, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti applicativi adottati dalla Regione Marche che quantificavano la quota di ripiano dovuta.
Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 giugno 2026, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione con riferimento agli atti di recupero regionali impugnati con i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto nel merito le censure avverso gli atti statali, richiamando il proprio consolidato orientamento sul payback per le annualità 2015-2018, non appellato, e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina contiene tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge, e ha negato la lesione dell’affidamento, essendo il tetto di spesa noto agli operatori sin dal 2014 e il meccanismo di ripiano prefigurato già dal 2015.
Quanto alle dedotte violazioni del diritto euro-unitario, il payback è stato ritenuto operare ab externo sulla sfera patrimoniale delle imprese, in misura proporzionale al fatturato realizzato con il SSN, senza incidere sul contenuto dei singoli contratti né alterare l’esito delle gare. Il TAR ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputando la disciplina nazionale chiara e conforme ai principi di proporzionalità e trasparenza. Parimenti infondate sono state ritenute le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dei decreti ministeriali.
Con riferimento ai provvedimenti regionali, il TAR ha osservato che l’atto di ripiano si limita a recepire dati contabili certificati e a svolgere operazioni meramente matematiche, in attuazione di disposizioni legislative e dei decreti ministeriali, senza alcun margine di discrezionalità. Trattandosi di attività vincolata, il rapporto tra l’amministrazione e l’impresa ha natura patrimoniale e involge un diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell’orientamento delle Sezioni Unite nn. 28429/2022, 8188/2022 e 10089/2020.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con dichiarazione del difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento dei provvedimenti applicativi regionali e possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. La particolarità delle questioni ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.