Avanzamento a scelta degli ufficiali in SPAD: sindacato ristretto del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione (TAR Lazio n. 10878 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore degli ufficiali in servizio permanente a disposizione (SPAD) ha natura ampiamente tecnico-discrezionale, essendo espresso in senso non relativo ma assoluto, in raffronto a un modello ideale di altissima professionalità. Ne consegue che l’apprezzamento di merito non è sindacabile dal giudice amministrativo se non quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’eccesso di potere in senso relativo consegue solo al riscontro di una patente e ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio applicato alle posizioni dei vari scrutinandi, senza che possa farsi luogo a un sostanziale confronto a coppie tra gli ufficiali. La definizione di criteri e punteggi oggettivi non è necessaria, attesa la sufficienza del punteggio numerico quale veicolo motivazionale primario e il carattere non aritmetico della ponderazione delle qualità complessive degli scrutinati.
Il Fatto
Il ricorrente, tenente colonnello del Ruolo Speciale in servizio permanente a disposizione, veniva giudicato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento per la promozione a colonnello per l’anno 2019, classificandosi al sedicesimo posto con punti 29,73 e quindi fuori dai cinque posti disponibili. Avverso tale esito l’ufficiale proponeva ricorso, evocando quali controinteressati i cinque vincitori iscritti in quadro, deducendo l’inadeguata valutazione dei propri titoli e l’incongruità dei punteggi attribuiti rispetto a quelli conseguiti dai promossi. Con motivi aggiunti veniva gravato anche il giudizio relativo all’anno 2020, successivamente separato dal Tribunale in un autonomo giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo dell’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente a disposizione, chiarendo che la valutazione è affidata alle stesse Commissioni superiori di avanzamento secondo le regole previste per l’ordinario avanzamento in servizio permanente effettivo, con riguardo ai quattro profili di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 1058 del d.lgs. n. 66/2010. Il punteggio numerico risultante dalla media dei voti espressi dai componenti della Commissione costituisce il punto di merito, veicolando la valutazione con approssimazione in centesimi anche laddove le formule discorsive siano recessive sul piano motivazionale.
La sentenza ha poi richiamato i consolidati canoni giurisprudenziali in tema di sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle Commissioni di avanzamento, ribadendo l’insindacabilità dell’apprezzamento di merito salvo che emerga con assoluta immediatezza un vizio di manifesta illogicità o di arbitrarietà. Il giudizio espresso in senso assoluto su un modello ideale di professionalità impone per l’eccesso di potere relativo la dimostrazione di una patente discrasia nel metro valutativo, non potendo l’indagine trasformarsi in un raffronto selettivo tra le posizioni dei singoli scrutinandi.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ha escluso la configurabilità dell’eccesso di potere in senso assoluto, rilevando come la carriera del ricorrente non risultasse connotata da costanti posizioni di primato né da risultati distintivi nei corsi frequentati. Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, la continuità valutativa tra scrutini successivi e il divieto di reformatio del punteggio hanno assunto rilievo tendenziale: il ricorrente si era costantemente collocato in posizione arretrata rispetto a tutti i vincitori nelle graduatorie degli anni 2016, 2017 e 2018, circostanza che ha oggettivamente rafforzato la ragionevolezza del giudizio di avanzamento per il 2019.
Il Tribunale ha quindi disatteso i dubbi di costituzionalità prospettati sull’art. 1058 del d.lgs. n. 66/2010, reputando la disciplina, unitamente alle norme del subsistema sugli avanzamenti, razionale e dotata di sufficiente articolazione di criteri valutativi, in considerazione dell’intrinseca difficoltà del giudizio sulle carriere militari e dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alle Commissioni. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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