Cessazione della materia del contendere per sottoscrizione del contratto di filiera (TAR Lazio n. 10776 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa originaria azionata con la domanda giudiziale e il correlato conseguimento dell’utilità cui il ricorrente aspira. La sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico rendono inutile la prosecuzione del giudizio, poiché dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna ulteriore utilità concreta.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente, organo comune di una rete d’impresa nel settore vitivinicolo, partecipava alla procedura selettiva per l’accesso ai contratti di filiera di cui al D.M. n. 0673777 del 22.12.2021. Il programma presentato si classificava in posizione non utile, determinando l’impugnazione della graduatoria provvisoria e, con motivi aggiunti, della circolare esplicativa e della graduatoria definitiva. Il ricorrente deduceva plurimi vizi nella valutazione della Commissione, tra cui l’erronea attribuzione dei punteggi e l’omessa considerazione di requisiti e certificazioni previsti dall’avviso.
Con sentenza non definitiva la Sezione dichiarava inammissibili le doglianze diverse da quelle relative al calcolo del punteggio e disponeva l’istruttoria per il riesame del progetto. Nelle more, a seguito della riprogrammazione del PNRR, l’Amministrazione attivava lo scorrimento della graduatoria e il ricorrente veniva invitato a presentare la proposta definitiva di contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nella pubblica udienza del 20 maggio 2026 le parti hanno congiuntamente attestato l’avvenuta conclusione del procedimento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Sezione richiama i presupposti della pronuncia contemplata dall’art. 34, comma 5, c.p.a.: da un lato, il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata; dall’altro, il correlato conseguimento dell’utilità cui il ricorrente aspira. Nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico integrano tali presupposti, rendendo l’oggetto della lite venuto meno.
Il giudice sottolinea che il ricorrente non potrebbe trarre alcuna maggiore utilità concreta dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, ormai superati dall’esito favorevole del procedimento. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde dall’esame del merito delle censure, divenute prive di interesse.
Quanto alle spese, la particolare complessità delle questioni trattate e il contegno processuale delle parti giustificano la compensazione tra le parti.
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Nota della Redazione
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