Riconoscimento titolo estero di docente e accreditamento nell’istituto di origine (TAR Lazio n. 10630 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito all’estero, è necessario che l’istituto che lo ha rilasciato non sia soltanto autorizzato a operare nel paese di origine, ma sia parte integrante del relativo sistema formativo, tramite atto di riconoscimento o accreditamento. L’appartenenza al mero spazio formativo estero non è sufficiente, perché la linea di discrimine risiede nell’accreditamento dell’istituto. È legittimo il diniego di riconoscimento di un titolo rilasciato da un istituto non accreditato, privo di carattere ufficiale nello Stato di origine e non soggetto al controllo di qualità: in tal caso non trova applicazione la Direttiva 2005/36/CE né la Convenzione di Lisbona, e la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento, trattandosi di atto vincolato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’I.S.F.O.A., istituto privato di formazione, per le classi di concorso Infanzia AA00 e Primaria EE00, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava l’istanza, in quanto l’ente non figurava nell’elenco delle università accreditate dalle autorità svizzere né risultava autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento. La ricorrente impugnava il diniego deducendo, tra gli altri, la violazione del contraddittorio procedimentale, la mancata valutazione sostanziale del titolo e la violazione dei principi europei sulla libera circolazione, chiedendo anche misure compensative e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure trattate unitariamente. Ricostruito il quadro normativo, il Collegio ha rammentato che la Convenzione di Lisbona, ratificata con la l. n. 148/2002, richiede che l’istituto di istruzione superiore sia riconosciuto dall’autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore del paese di origine, e non sia soltanto autorizzato a esercitare l’attività formativa. Il Manuale EAR-European Area of Recognition, invocato dalla ricorrente, conferma tale lettura, escludendo che la sola autorizzazione a operare possa integrare la prova dell’ufficialità dell’istituzione.
Con specifico riferimento al sistema elvetico, il Tribunale ha precisato che l’appartenenza di un ente allo spazio formativo svizzero non implica la sua inclusione nel sistema universitario nazionale: l’accreditamento costituisce la linea di discrimine tra istituti che fanno parte del sistema universitario e quelli che ne restano esclusi. Nel caso di specie, l’I.S.F.O.A. è istituto privato non riconosciuto né accreditato in Svizzera, sicché i titoli rilasciati non sono riconducibili alle nozioni di “titolo di formazione” o “attestato di competenza” di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), e 11, lettera a) della Direttiva 2005/36/CE.
Quanto ai principi di libera circolazione, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 20.11.2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di riconoscere un titolo privo di carattere ufficiale nello Stato di origine. La radicale diversità della fattispecie rispetto ai casi esaminati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022 rende dirimente l’assenza di alcuna garanzia sulla qualità delle competenze attestate dal titolo.
In ordine ai profili procedurali, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato: l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non costituisce vizio invalidante, poiché l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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