Il pagamento agevolato del payback determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 10602 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di cui all’art. 8 del d.l. n. 34/2023, che consente al fornitore di dispositivi medici di estinguere l’obbligazione da payback versando una quota ridotta (pari al 48%) rispetto a quanto risultante dai provvedimenti di ripiano, determina, sul piano sostanziale, la cessazione della materia del contendere. Sul piano processuale, invece, poiché il bene della vita conseguito (il pagamento in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (l’eliminazione dei provvedimenti impugnati), il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Lombardia aveva ripartito tra le aziende fornitrici il c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, nonché gli atti presupposti con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa e adottate le relative Linee guida. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato il decreto regionale di attribuzione degli oneri di ripiano e l’allegato elenco dei fornitori.
Nelle more del giudizio, la società ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 48% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, chiedendo conseguentemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in base al tenore letterale dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, il meccanismo del pagamento agevolato determina la cessazione della materia del contendere sul piano sostanziale. Tuttavia, sotto il profilo processuale, la situazione che si determina è quella dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, come rilevato d’ufficio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La Corte ha osservato che il bene della vita concretamente conseguito dal ricorrente — ossia il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è ontologicamente diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, vale a dire l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Tale diversità impedisce di configurare una vera e propria cessazione della materia del contendere in senso processuale, non essendo venuto meno l’interesse strumentale alla caducazione degli atti.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della decisione adottata in rito.
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Nota della Redazione
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