Riconoscimento titolo estero di sostegno: il TAR fissa il termine per provvedere (TAR Lazio n. 10595 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione Europea, il termine entro cui l’autorità competente deve adottare il provvedimento è quello di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007. La scadenza di tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. L’obbligo di provvedere dell’Amministrazione non è tuttavia condizionato dall’esito del procedimento, che deve concludersi con un esame dell’istanza che tenga conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la coerenza dei titoli con i requisiti richiesti dalla direttiva 2005/36/CE e, se del caso, disponendo opportune misure compensative. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo in Italia. L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento. La ricorrente agiva pertanto dinnanzi al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il Collegio ha accertato che detto termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, configurandosi così il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
Quanto al termine da assegnare per la conclusione del procedimento, il TAR ha ritenuto di commisurarlo a 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in considerazione del rilevantissimo numero di istanze della specie. Ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a esaminare le istanze di riconoscimento valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, anche attraverso la verifica della durata complessiva e della qualità delle formazioni.
Il Giudice ha inoltre richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-313/01, Morgenbesser), in base ai quali l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ivi ottenute soddisfino le condizioni richieste per l’accesso all’attività, disponendo, se necessario, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
La sentenza ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere entro 120 giorni e disponendo, per il caso di inutile decorso del termine, che provveda il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nella qualità di commissario ad acta, entro l’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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