Il silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli professionali esteri e l’obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 10590 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi del silenzio inadempimento la mancata conclusione, nel termine di legge, del procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea. L’obbligo di provvedere sorge dalla presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione. Il termine complessivo per il riconoscimento delle qualifiche professionali è fissato in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. L’inerzia dell’Amministrazione, non giustificata da alcuna richiesta istruttoria, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo di formazione professionale sul sostegno conseguito in Spagna, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti. Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, la docente aveva proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Università e della Ricerca si erano costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come, per radicare l’obbligo di provvedere, sia necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, essendo l’Amministrazione rimasta inerte sulla domanda del 24 aprile 2025.
Quanto al termine procedimentale, il TAR ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento, nonché il comma 2 della medesima disposizione, che consente all’Autorità di richiedere eventuali integrazioni entro trenta giorni. Il termine complessivo poteva pertanto raggiungere al massimo i quattro mesi, ipotesi non ricorrente nella fattispecie, non risultando alcuna richiesta istruttoria.
Alla luce dell’accertata inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.
Nell’esecuzione del giudicato, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra cui le sentenze nelle cause C-675/17, C-340/89, C-313/01 e C-298/14) e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori.
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Nota della Redazione
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