Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli esteri per il sostegno: obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 10585 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, la presentazione di una formale istanza di riconoscimento è sufficiente a radicare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso. La violazione del termine di conclusione del procedimento configura l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento, che legittima il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla domanda nel termine complessivo massimo di quattro mesi dalla sua presentazione, come desumibile dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, termine decorso il quale sorge il diritto dell’interessato a ottenere una pronuncia giurisdizionale che ne ordini l’adempimento. L’obbligo di provvedere non viene meno per l’assenza di eventuali richieste istruttorie, né può essere eluso invocando la complessità della valutazione del titolo. La condanna a provvedere si accompagna alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza in data 30 gennaio 2025 per il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna, al fine dell’abilitazione all’insegnamento sul sostegno e della conseguente possibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. L’Amministrazione non aveva dato alcun riscontro alla domanda, nonostante la scadenza dei termini di legge. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. Il Collegio ha osservato come, ai fini dell’integrazione dell’obbligo di provvedere, siano necessari e sufficienti due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che sia intervenuto alcun pronunciamento amministrativo. Nel caso di specie entrambi gli elementi risultavano integrati.
Quanto al termine applicabile, il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento. Il termine generale di conclusione del procedimento è quello di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990. Tuttavia la fattispecie è regolata specificamente dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per il provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 dello stesso articolo consente all’Amministrazione di richiedere eventuali integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, con la conseguenza che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento può arrivare a un massimo di quattro mesi.
Nel caso in esame, il Ministero non solo era rimasto inerte, ma non risultavano essere state formulate domande di integrazione documentale. Ne derivava la piena operatività della fattispecie di silenzio inadempimento e la consequenziale illegittimità dell’inerzia. Il Tribunale ha quindi disposto la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.
Nell’esecuzione del giudicato, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (citate le sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser e Brouillard) e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 2022). Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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