Inammissibile il ricorso in ottemperanza senza asseverazione digitale della procura (TAR Lazio n. 10523 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere depositata in copia per immagine, con asseverazione di conformità resa dal difensore ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 e dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. La mancata asseverazione con firma digitale determina il difetto di un elemento costitutivo dell’atto introduttivo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. La nullità della procura speciale non è sanabile mediante la ratifica prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c., la cui applicazione è incompatibile con la disciplina del processo amministrativo, che considera la procura requisito di ammissibilità del ricorso. Nei giudizi di ottemperanza, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., i termini processuali sono dimezzati, sicché il deposito del ricorso deve avvenire entro quindici giorni dalla notificazione.
Il Fatto
La ricorrente e il proprio difensore agivano dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Roma, sezione equa riparazione, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo e delle spese di lite. Premesso che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, avevano già notificato atto di precetto e atto di pignoramento contabile, e che il Giudice dell’esecuzione aveva convalidato il pignoramento e assegnato le somme, i ricorrenti proponevano ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto e dell’ordinanza di assegnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, con avviso ex art. 73 c.p.a., la sussistenza di una questione di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, incentrata sulla regolarità della procura alle liti e sul rispetto dei termini processuali.
In primo luogo, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di asseverazione con firma digitale della sottoscrizione della procura alle liti. richiamando l’art. 40 c.p.a. e l’art. 83 c.p.c., come integrato dall’art. 39 c.p.a., ha ricordato che la procura speciale deve essere apposta secondo le modalità prescritte e che, nel processo telematico, l’art. 8 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 impone al difensore di asseverare la conformità della copia informatica della procura cartacea, con dichiarazione resa in un documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. La mancanza di tale asseverazione è stata ritenuta dirimente, non potendo configurarsi una valida sottoscrizione del ricorso ad opera del difensore.
La Corte ha poi escluso la possibilità di sanare il vizio, disapplicando la regola della ratifica di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 11/2025 e la giurisprudenza ivi citata, ha affermato che la disciplina della nullità della procura nel processo amministrativo è completa e non presenta lacune da colmare, e che la suindicata norma codicistica non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, in cui la procura deve esistere già al momento della proposizione del ricorso.
Il Collegio ha infine rilevato che il ricorso era altresì irricevibile, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., che dimezza i termini processuali nei giudizi di ottemperanza. Nella specie, il ricorso notificato il 30 marzo 2026 era stato depositato solo il 27 aprile 2026, oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione. In ragione della natura del vizio rilevato, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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