Valutazione del servizio militare di leva nelle GPS anche se non prestato in costanza di nomina (TAR Lazio n. 10520 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di servizio militare di leva, prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento ma non in costanza di nomina, è valido a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e deve essere valutato nelle graduatorie provinciali per le supplenze. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 52 Cost. impone di non penalizzare chi ha adempiuto al dovere di difesa della Patria, evitando che tale adempimento pregiudichi la posizione di lavoro. È illegittima la disposizione dell’ordinanza ministeriale che subordina la valutazione del servizio militare alla costanza di nomina, ossia alla pendenza di un rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica.
Il Fatto
Un docente precario aveva presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dichiarando di aver assolto agli obblighi di leva militare. L’Ufficio scolastico regionale non aveva attribuito i punti spettanti per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma, in quanto l’art. 15, comma 6, dell’O.M. n. 88/2024 prevedeva la valutabilità del servizio solo se prestato in costanza di nomina.
Il ricorrente aveva impugnato sia le graduatorie sia l’ordinanza ministeriale, rivendicando il diritto al riconoscimento di 2 punti per ogni mese di servizio, fino al massimo di 12 punti per anno scolastico. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva già sospeso l’efficacia degli atti impugnati, imponendo all’amministrazione di attribuire il punteggio in via provvisoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/2025, resa sulle medesime questioni, che ha superato il tradizionale orientamento secondo cui il servizio militare era valutabile solo se prestato in costanza di nomina. La norma dell’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, che dichiara il periodo di leva valido a tutti gli effetti, non è stata ritenuta di portata meramente limitata ai servizi prestati durante il rapporto di lavoro.
La Corte ha valorizzato il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare obbligatorio, richiamando l’art. 52 della Costituzione, che qualifica la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino e garantisce che il suo adempimento non pregiudichi la posizione di lavoro. L’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa consente quindi di riconoscere il punteggio anche per il servizio svolto non in costanza di nomina, purché successivo al conseguimento del titolo di accesso.
Il Collegio ha dato continuità a questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, ritenendo che la mancata valutazione del servizio militare penalizzerebbe ingiustamente coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze. La decisione ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente. La non univocità della normativa e i contrasti giurisprudenziali hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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