Vittime del dovere: rivalutazione della speciale elargizione dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1660 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004, riconosciute alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, sono soggette alla rivalutazione automatica prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990 a decorrere dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della legge n. 206/2004. Il richiamo operato dal legislatore del 2007 alla disciplina della legge n. 206/2004 implica l’estensione integrale del relativo meccanismo di adeguamento, senza che possa trovare applicazione il diverso termine individuato dal d.l. n. 337/2003. La rivalutazione legale dell’importo, avente funzione di mantenere inalterato il valore reale della prestazione, non è cumulabile con gli interessi moratori, che assolvono alla distinta funzione di ristorare il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
Il Fatto
Un appartenente alle Forze armate, riconosciuto vittima del dovere, aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona la riliquidazione della speciale elargizione di cui all’art. 3 della legge n. 466/1980, con applicazione della rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dal 1° gennaio 2003, anziché dal 1° novembre 2007 come operato dall’Amministrazione. Il giudice di primo grado aveva altresì condannato il Ministero della Difesa al pagamento della differenza dovuta, maggiorata degli interessi legali.
La Corte d’appello di Brescia aveva confermato integralmente la sentenza, rigettando il gravame del Ministero. Avverso tale pronuncia, l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il termine iniziale per il calcolo della rivalutazione dovesse essere individuato nella data di entrata in vigore della legge n. 206/2004 o, in subordine, in quella del d.l. n. 337/2003, e contestando l’applicazione degli interessi legali sull’importo già rivalutato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla decorrenza della rivalutazione, ritenendo erronea la data del 1° gennaio 2003 individuata dalla sentenza impugnata. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, nel testo risultante dalla conversione, ha esteso alle vittime del dovere le elargizioni disciplinate dall’art. 5 della legge n. 206/2004, nel cui importo massimo di 200.000 euro è già incorporato il valore rivalutato alla data del 26 agosto 2004.
Secondo la Corte, il richiamo espresso alla legge n. 206/2004 non consente di applicare parzialmente la disciplina ivi prevista, poiché la rivalutazione costituisce elemento qualificante dell’assetto normativo richiamato. Il legislatore del 2007, nel menzionare la provvidenza così come definita dalla legge del 2004, ha inteso estendere anche il relativo meccanismo di adeguamento, le cui cadenze temporali non possono che decorrere dall’entrata in vigore della norma richiamata. La tesi che ancorava la rivalutazione alla data di entrata in vigore del d.l. n. 159/2007 è stata respinta, in quanto non supportata da alcun elemento testuale e tale da determinare una disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.
Il Collegio ha inoltre escluso la fondatezza della lettura che faceva decorrere la rivalutazione dal gennaio 2003, valorizzando la circostanza che la legge n. 206/2004 non contiene alcun richiamo al d.l. n. 337/2003, il quale era caratterizzato da un ambito oggettivo circoscritto ai soli eventi del gennaio 2003. La finalità perequativa che ispira l’evoluzione normativa trova, invece, espressione nella generalizzazione operata dalla legge n. 206/2004, la cui portata è confermata anche dalla previsione dell’art. 5, comma 2, che estende l’adeguamento alle erogazioni già disposte. La Corte ha infine escluso profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore che incidono su una componente accessoria della prestazione, contemperando la tutela assistenziale con le esigenze di bilancio.
Quanto al secondo motivo, concernente il cumulo tra rivalutazione e interessi legali, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando i principi affermati dalla pronuncia n. 14603/2025. La rivalutazione automatica prevista dall’art. 8 della legge n. 302/1990 assolve alla funzione di adeguare nel tempo il valore reale dell’importo, mentre gli interessi legali costituiscono la risposta dell’ordinamento al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione. La sentenza impugnata aveva correttamente applicato gli interessi sulla somma dovuta a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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